Art. 26 D.Lgs. 231/2001: delitti tentati

L'art. 26 D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità dell'ente per i delitti tentati: le sanzioni sono ridotte da un terzo alla metà e l'ente non risponde se impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Non è una famiglia di reati ma una regola trasversale, che premia l'organizzazione capace di fermare il reato prima che si consumi.

Aggiornato al · 3 min di lettura · A cura della redazione di 231 AI

Rubrica · Art. 26

Delitti tentati

I reati della famiglia

L'art. 26 non introduce nuovi reati presupposto. Si applica ai delitti del catalogo quando si fermano allo stadio del tentativo, cioè, secondo l'art. 56 c.p., quando sono compiuti atti idonei, diretti in modo non equivoco a commetterli, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Restano esclusi per natura:

  • le contravvenzioni (ad esempio molte ipotesi ambientali), per le quali il tentativo non è configurabile;
  • i delitti colposi, come l'omicidio e le lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche dell'art. 25-septies;
  • le fattispecie per cui la legge penale esclude la punibilità del tentativo, come i delitti in materia di dichiarazione del D.Lgs. 74/2000, salvo le ipotesi transfrontaliere IVA di maggiore gravità previste dall'art. 6 dello stesso decreto.

Quando l'ente risponde per il delitto tentato (art. 26 D.Lgs. 231/2001)

Valgono i criteri ordinari: il tentativo deve essere posto in essere da un apicale o da un sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Nel tentativo il vantaggio di regola non si realizza, e la responsabilità poggia quindi sull'interesse, valutato al momento della condotta: lo scopo perseguito era favorire la società?

L'articolo produce due effetti:

  1. Riduzione delle sanzioni: le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.
  2. Esclusione della responsabilità: l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La seconda regola è peculiare. Non basta che il reato non si consumi per cause esterne, ad esempio perché la controparte rifiuta o l'autorità interviene: serve un intervento volontario riconducibile all'ente, cioè alla sua organizzazione, che interrompe l'iter criminoso. È un'ipotesi diversa dal recesso attivo della persona fisica previsto dall'art. 56 c.p., che resta disciplinato autonomamente.

Come incide sul Modello 231

L'art. 26 dà rilievo pratico alla capacità del Modello di intercettare il reato in corso. Un'organizzazione che rileva una tangente promessa ma non ancora pagata, un bonifico anomalo prima dell'esecuzione o una dichiarazione falsa prima dell'invio, e la blocca, può evitare del tutto la responsabilità. I controlli preventivi e bloccanti hanno quindi un valore che va oltre la prova dell'idoneità del Modello.

Presidi del Modello 231

  • Controlli bloccanti sui processi critici: pagamenti con doppia autorizzazione, verifiche prima dell'invio di dichiarazioni e istanze, blocco di contratti con controparti non qualificate.
  • Poteri di stop espressi in capo alle funzioni di controllo, con obbligo di sospendere un'operazione sospetta in attesa di verifica.
  • Escalation rapida delle anomalie verso l'organo amministrativo e l'OdV.
  • Canale whistleblowing efficace e presidiato, perché le segnalazioni arrivano spesso quando il reato è ancora in corso.
  • Documentazione dell'intervento: chi ha rilevato l'anomalia, quando, quali misure sono state adottate, per poter provare il carattere volontario dell'impedimento.
  • Sistema disciplinare applicato anche ai tentativi, perché la mancata consumazione non attenua la violazione del Modello.
  • Flussi verso l'OdV: operazioni bloccate dai controlli, segnalazioni su condotte in corso, misure adottate per impedire la prosecuzione.

Domande frequenti

L'ente risponde se il reato è stato solo tentato?

Sì, per i delitti del catalogo commessi nella forma del tentativo. L'art. 26 D.Lgs. 231/2001 prevede che le sanzioni pecuniarie e interdittive siano ridotte da un terzo alla metà. L'ente non risponde invece quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Il tentativo non è configurabile per le contravvenzioni e per i delitti colposi.

Cosa significa che l'ente impedisce volontariamente il compimento dell'azione?

Significa che è l'organizzazione dell'ente, attraverso i suoi controlli, i suoi organi o le sue funzioni, a interrompere il reato prima della consumazione, ad esempio bloccando un pagamento corruttivo già promesso. Non basta che il reato fallisca per cause esterne. Per beneficiare dell'esclusione l'intervento va documentato, così da dimostrare che è stato volontario e riconducibile all'ente.

Il tentativo rileva anche per i reati di omicidio colposo sul lavoro?

No. Il tentativo richiede atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, quindi presuppone il dolo ed è incompatibile con i reati colposi. Per l'omicidio colposo e le lesioni colpose dell'art. 25-septies, come per le contravvenzioni ambientali, l'art. 26 non trova applicazione: l'ente risponde solo se l'evento si verifica e ricorrono gli altri presupposti.

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Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.