Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001: reati ambientali

L'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 estende all'ente la responsabilità per i reati ambientali, dai delitti di inquinamento e disastro del codice penale alle violazioni su scarichi, rifiuti, emissioni, bonifiche e specie protette. È una delle famiglie più esposte per l'industria, perché molte fattispecie sono contravvenzioni punibili anche per colpa e nascono dalla gestione ordinaria degli impianti.

Aggiornato al · 27 min di lettura · A cura della redazione di 231 AI

Rubrica · Art. 25-undecies

Reati ambientali

Modificato da D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025 e da L. n. 147 del 3 ottobre 2025

Quando l'ente risponde per i reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

L'ente risponde se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un apicale o da un sottoposto. Nei reati ambientali l'interesse coincide di norma con il risparmio di spesa: smaltire rifiuti sotto il prezzo di mercato, rinviare l'adeguamento di un depuratore, ridurre i controlli analitici. Lo stesso criterio vale per le fattispecie colpose, dove conta la scelta organizzativa che genera il risparmio, non la volontà dell'evento.

I soggetti coinvolti sono il gestore dell'impianto, i delegati ambientali, il responsabile di stabilimento, chi firma formulari e registri, chi seleziona trasportatori e smaltitori. Il produttore del rifiuto conserva obblighi propri anche quando affida il servizio a terzi.

Le sanzioni pecuniarie sono graduate per fattispecie; l'articolo è stato modificato più volte e le cornici vanno lette sul testo vigente. Per i delitti più gravi, tra cui inquinamento e disastro ambientale e alcune ipotesi in materia di rifiuti e scarichi, si aggiungono le sanzioni interdittive. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di agevolare il traffico organizzato di rifiuti o l'inquinamento doloso da navi, si applica l'interdizione definitiva dall'attività (art. 16, comma 3).

Le contravvenzioni del D.Lgs. 152/2006 possono estinguersi con la procedura di prescrizioni e pagamento della Parte VI-bis, ma per l'art. 8 la responsabilità dell'ente resta autonoma rispetto all'estinzione del reato per la persona fisica.

Le fattispecie

  • Inquinamento ambientale

    Art. 452-bis c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001)

    La norma punisce chi, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Si tratta di delitto a forma libera e di evento, nel quale il requisito dell'abusività postula la violazione di disposizioni di legge, regolamentari o di provvedimenti amministrativi posti a tutela dell'ambiente. Sono previsti aumenti di pena quando l'inquinamento è prodotto in aree naturali protette o sottoposte a vincolo, in danno di specie protette o di ecosistemi di dimensioni notevoli o con effetti durevoli, nonché quando dal fatto derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

    Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 (che ha introdotto l'intero Titolo VI-bis c.p.), a decorrere dal 29 maggio 2015. Secondo comma sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, conv. con mod. dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137. Ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81. Il richiamo contenuto nell'art. 25-undecies, comma 1, lett. a) è stato riformulato dall'art. 8, comma 1, lett. a), n.

  • Commercio di prodotti inquinanti

    Art. 452-bis.1 c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001)

    Soggiace alle pene stabilite dall'art. 452-bis, primo comma, c.p. chi abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali ovvero di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, della flora o della fauna. La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero un pericolo rilevante per la qualità dell'aria, del suolo o delle acque, per un ecosistema, un habitat, la fauna o la flora. La fattispecie anticipa la tutela penale alla fase di immissione in commercio del prodotto, con impatto diretto su imprese manifatturiere e distributive.

    Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (attuativo della direttiva (UE) 2024/1203), pubblicato in G.U. n. 113 del 18 maggio 2026 ed efficace dal 2 giugno 2026. Inserito tra i reati presupposto dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1) del medesimo decreto.

  • Disastro ambientale

    Art. 452-quater c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001)

    Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., è punito chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono alternativamente disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il disastro è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

    Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015. Secondo comma sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. c) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, conv. con mod. dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137. La sanzione pecuniaria 231 di cui alla lett. b) è stata elevata nel massimo a milleduecento quote dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81.

  • Delitti colposi contro l'ambiente

    Art. 452-quinquies c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. c), D.Lgs. 231/2001)

    La disposizione estende la punibilità ai fatti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) commessi per colpa, con diminuzione della pena da un terzo a due terzi rispetto alle corrispondenti ipotesi dolose. Le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo quando dalla condotta colposa derivi soltanto il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale. La fattispecie riveste rilievo centrale nella Parte Speciale ambientale del Modello, intercettando le carenze organizzative, gestionali e di controllo che sfociano in eventi di contaminazione non voluti.

    Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015.

  • Circostanze aggravanti (delitti associativi aggravati in materia ambientale)

    Art. 452-octies c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001)

    La norma aggrava le pene dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del codice penale. Analogo aumento è previsto per l'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. quando finalizzata a tali delitti ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale. Le pene sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

    Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015.

  • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

    Art. 452-sexies c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. e), D.Lgs. 231/2001)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata sino alla metà quando dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna, nonché quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 o sulle relative strade di accesso e pertinenze.

    Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n. 68. Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con mod. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha disposto (art. 2, comma 1, lett. b)) la modifica del comma 2 e l'abrogazione del comma 3.

  • Impedimento del controllo

    Art. 452-septies c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. 231/2001)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. La condotta può realizzarsi tanto in forma commissiva (occultamento, alterazione di impianti o di campionamenti) quanto mediante ostruzionismo materiale all'accesso degli organi ispettivi. La fattispecie assume rilievo diretto per l'ente, poiché tipicamente realizzata in occasione di ispezioni presso i siti produttivi da parte delle autorità di controllo.

    Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n. 68. Introdotto tra i reati presupposto 231 con la nuova lett. e-bis) del comma 1 dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con mod. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

  • Omessa bonifica

    Art. 452-terdecies c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. e-ter), D.Lgs. 231/2001)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Si tratta di reato omissivo proprio, che presuppone la preesistenza di un obbligo giuridico qualificato di attivarsi in capo al soggetto agente. Per l'ente il presidio si traduce nel monitoraggio delle prescrizioni di bonifica e nella tracciabilità degli adempimenti imposti da provvedimenti amministrativi o giudiziari.

    Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n. 68. Introdotto tra i reati presupposto 231 con la nuova lett. e-ter) del comma 1 dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con mod. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

  • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

    Art. 452-quaterdecies c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. e-quater), D.Lgs. 231/2001)

    È punito chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è più severa se si tratta di rifiuti ad alta radioattività ed è aumentata fino alla metà quando dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione delle matrici ambientali, ovvero quando il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006. Alla condanna conseguono pene accessorie, l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente e la confisca.

    Fattispecie già prevista dall'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 e trasfusa nel codice penale dall'art. 3 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con decorrenza dal 6 aprile 2018. Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con mod. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha introdotto (art. 2, comma 1, lett. c)) un nuovo comma dopo il secondo. La corrispondente lett. e-quater) dell'art. 25-undecies è stata inserita dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L. 116/2025 e modificata in sede di conversione d

  • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

    Art. 727-bis c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. f), D.Lgs. 231/2001)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta, nonché chi distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta. La punibilità è esclusa quando l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Le specie protette rilevanti sono individuate mediante rinvio agli allegati delle direttive unionali in materia di habitat e di conservazione degli uccelli selvatici.

    Articolo aggiunto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Secondo comma introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135. Primo comma modificato dall'art. 13, comma 1, della L. 6 giugno 2025, n. 82.

  • Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - FATTISPECIE ABROGATA

    Art. 733-bis c.p. (richiamato da art. 25-undecies, comma 1, lett. g), D.Lgs. 231/2001) - articolo abrogato

    ATTENZIONE - VOCE NON PIÙ OPERATIVA. La contravvenzione puniva chi, fuori dai casi consentiti, distruggeva un habitat all'interno di un sito protetto ovvero comunque lo deteriorava compromettendone lo stato di conservazione. L'articolo 733-bis c.p. è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, con effetto dal 2 giugno 2026, senza che sia stato contestualmente espunto il rinvio contenuto nell'art. 25-undecies, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 231/2001, che risulta pertanto privo di oggetto. La condotta resta valutabile, ove ne ricorrano i presupposti, nell'ambito delle fattispecie di inquinamento ambientale che, per effetto del medesimo decreto, richiamano ora espressamente l'habitat tra i beni protetti.

    Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121; abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (in G.U. n. 113 del 18 maggio 2026), efficace dal 2 giugno 2026. Il rinvio operato dall'art. 25-undecies, comma 1, lett. g), risulta tuttora formalmente presente nel testo vigente su Normattiva.

  • Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

    Art. 4 D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (richiamato da art. 25-undecies, comma 1-ter, D.Lgs. 231/2001)

    È punito chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, individuate mediante rinvio all'art. 2, lett. a), del regolamento (UE) 2024/590, fatti salvi i prodotti già autorizzati nel settore agricolo. Le medesime pene si applicano a chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime. Se il fatto è commesso per colpa grave, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

    Fattispecie introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, attuativo della direttiva (UE) 2024/1203 e dell'art. 9 della L. 13 giugno 2025, n. 91, efficace dal 2 giugno 2026. Il richiamo tra i reati presupposto 231 è contenuto nel comma 1-ter dell'art. 25-undecies, inserito dall'art. 8, comma 1, lett. b) del medesimo decreto.

  • Produzione e commercio di gas a effetto serra

    Art. 5 D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (richiamato da art. 25-undecies, comma 1-ter, D.Lgs. 231/2001)

    È punito chi abusivamente produce, importa o esporta gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, individuati mediante rinvio all'art. 2, lett. a), del regolamento (UE) 2024/573, ovvero prodotti, apparecchiature e loro parti che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas. Una autonoma e meno grave ipotesi contravvenzionale colpisce chi abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia le medesime sostanze, o i prodotti e le apparecchiature che le contengono. La fattispecie rileva in modo diretto per gli enti operanti nella refrigerazione, nel condizionamento, nell'antincendio e nella distribuzione di apparecchiature contenenti F-gas.

    Fattispecie introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, attuativo della direttiva (UE) 2024/1203 e dell'art. 9 della L. 13 giugno 2025, n. 91, efficace dal 2 giugno 2026. Il richiamo tra i reati presupposto 231 è contenuto nel comma 1-ter dell'art. 25-undecies, inserito dall'art. 8, comma 1, lett. b) del medesimo decreto.

  • Scarichi di acque reflue industriali - sanzioni penali

    Art. 137, commi 2, 3, 5 (primo e secondo periodo), 11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001)

    La norma sanziona penalmente le principali violazioni della disciplina degli scarichi idrici: l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, ovvero la loro prosecuzione dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Ipotesi aggravate ricorrono quando lo scarico contenga le sostanze pericolose delle famiglie e dei gruppi indicati nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, ovvero quando lo scarico avvenga senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente. Sono altresì penalmente rilevanti le violazioni relative all'installazione e gestione dei controlli e agli scarichi in aree o corpi idrici soggetti a divieto.

  • Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

    Art. 255-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2, lett. a-bis), D.Lgs. 231/2001)

    La disposizione punisce con pena detentiva chi, in violazione dei divieti di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, quando dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna, ovvero quando il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o sulle relative strade di accesso e pertinenze. Una cornice edittale più severa è riservata ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che pongano in essere le medesime condotte, con evidente rilievo per la responsabilità dell'ente.

    Fattispecie introdotta dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con mod. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147; la corrispondente lett. a-bis) dell'art. 25-undecies, comma 2, è stata inserita dall'art. 6, comma 1, lett. c) del medesimo decreto-legge.

  • Abbandono di rifiuti pericolosi

    Art. 255-ter, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2, lett. a-ter), D.Lgs. 231/2001)

    La norma punisce chi, in violazione dei divieti di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. La pena è aggravata quando dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna, ovvero quando il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240. Un autonomo e più grave trattamento sanzionatorio è previsto per i titolari di imprese e i responsabili di enti.

    Fattispecie introdotta dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con mod. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147; la corrispondente lett. a-ter) dell'art. 25-undecies, comma 2, è stata inserita dall'art. 6, comma 1, lett. c) del medesimo decreto-legge.

  • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

    Art. 256, commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 5 e 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001)

    La disposizione punisce chi effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione richieste dagli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, con trattamento sanzionatorio più severo se i fatti riguardano rifiuti pericolosi. Sono parimenti sanzionate la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata e le condotte di deposito temporaneo o miscelazione di rifiuti in violazione delle prescrizioni di legge. Ipotesi delittuose aggravate ricorrono quando dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione delle matrici ambientali, ovvero quando il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati.

    Modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con mod. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, e dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81. La lett. b) dell'art. 25-undecies, comma 2, è stata rimodulata dall'art. 6, comma 1, lett. c) del D.L. 116/2025.

  • Combustione illecita di rifiuti

    Art. 256-bis, commi 1 e 3-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2, lett. b-bis), D.Lgs. 231/2001)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, con pena aggravata nel caso di rifiuti pericolosi; il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento delle spese di bonifica. Le stesse pene si applicano a chi pone in essere le condotte di abbandono di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita, e le pene previste per gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 non possono essere inferiori a quelle della combustione quando i relativi fatti siano commessi in funzione di essa. Un'autonoma ipotesi delittuosa colpisce la combustione di rifiuti non pericolosi quando ne derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione delle matrici ambientali, ovvero quando il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati.

    Modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con mod. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, che ha altresì abrogato il comma 3. La lett. b-bis) dell'art. 25-undecies, comma 2, è stata inserita dall'art. 6, comma 1, lett. c) del medesimo decreto-legge.

  • Bonifica dei siti (omessa bonifica contravvenzionale)

    Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2, lett. c), D.Lgs. 231/2001)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. È autonomamente sanzionata l'omessa comunicazione prevista dall'art. 242. La pena è aggravata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose; l'osservanza dei progetti approvati costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali connesse alla contaminazione del sito.

  • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e falso certificato di analisi)

    Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2, lett. d), D.Lgs. 231/2001)

    Il richiamo operato dall'art. 25-undecies riguarda l'ipotesi delittuosa di chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 o senza i documenti sostitutivi ivi contemplati. La medesima pena si applica a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché a chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Alla condanna consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea.

  • Spedizione illegale di rifiuti

    Art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2, lett. e), D.Lgs. 231/2001)

    È punito chi effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'art. 2, punto 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dell'art. 3, punto 26, del regolamento (UE) 2024/1157 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

    Modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con mod. dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, che ha altresì rimodulato la lett. e) dell'art. 25-undecies, comma 2. Il rinvio al regolamento (UE) 2024/1157 sostituisce il precedente riferimento al solo regolamento (CE) n. 1013/2006.

  • Delitti colposi in materia di rifiuti

    Art. 259-ter D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001)

    La disposizione estende la punibilità ai fatti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 del D.Lgs. 152/2006 commessi per colpa, con diminuzione delle pene previste dai medesimi articoli da un terzo a due terzi. Sul piano della responsabilità dell'ente, il comma 2-bis dell'art. 25-undecies stabilisce che, quando ricorra tale ipotesi colposa, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi. Si tratta pertanto di fattispecie che opera come autonomo titolo di responsabilità colposa con effetto attenuante sulla sanzione dell'ente.

    Fattispecie introdotta dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116; il comma 2-bis dell'art. 25-undecies è stato inserito dall'art. 6, comma 1, lett. d) del medesimo decreto-legge e modificato in sede di conversione dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

  • Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (falsità documentali)

    Art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2, lett. g), D.Lgs. 231/2001)

    Le ipotesi penalmente rilevanti richiamate ai fini della responsabilità dell'ente riguardano le falsità documentali commesse nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti: la predisposizione di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero l'inserimento di un certificato falso nei dati destinati alla tracciabilità, puniti con la pena dell'art. 483 c.p. È altresì sanzionato il trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la documentazione prescritta o che faccia uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi mendace. Il trasportatore che accompagni il trasporto con una scheda fraudolentemente alterata risponde ai sensi del combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., con aumento fino a un terzo per i rifiuti pericolosi.

  • Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera con superamento dei valori limite di qualità dell'aria

    Art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato da art. 25-undecies, comma 2, lett. h), D.Lgs. 231/2001)

    La disposizione sanziona penalmente il gestore che, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione o dagli allegati alla parte quinta del decreto, quando il superamento di tali valori determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente. Si tratta di ipotesi contravvenzionale a struttura complessa, che richiede la duplice violazione dei limiti emissivi dell'impianto e dei limiti di qualità dell'aria ambiente.

  • Commercio illegale di esemplari di specie protette dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 (CITES)

    Art. 1, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150 (richiamato da art. 25-undecies, comma 3, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi, in violazione del regolamento (CE) n. 338/97, con riferimento agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A, importa, esporta o riesporta esemplari senza il prescritto certificato o licenza o con documenti non validi; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari; utilizza gli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni autorizzative; li trasporta o ne consente il transito privi della documentazione prescritta; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni unionali; ovvero detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Il comma 2 prevede un più grave trattamento sanzionatorio in caso di recidiva e per il fatto commesso nell'esercizio di attività di impresa.

  • Commercio illegale di esemplari di specie protette degli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 (CITES)

    Art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150 (richiamato da art. 25-undecies, comma 3, lett. a), D.Lgs. 231/2001)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi, in violazione del regolamento (CE) n. 338/97, pone in essere con riferimento agli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C le medesime condotte tipizzate dall'art. 1 della legge: importazione, esportazione o riesportazione senza il prescritto certificato o licenza o con documenti non validi; inosservanza delle prescrizioni sull'incolumità degli esemplari; utilizzo difforme dalle prescrizioni autorizzative; trasporto o transito privi della documentazione prescritta; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni unionali; detenzione, acquisto, vendita, esposizione o cessione a fini commerciali senza la documentazione prescritta. La cornice edittale è più mite rispetto a quella prevista per gli esemplari dell'allegato A.

  • Falsificazione o alterazione di certificati, licenze e documenti CITES

    Art. 3-bis, comma 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150 (richiamato da art. 25-undecies, comma 3, lett. c), D.Lgs. 231/2001)

    La disposizione estende le pene previste dal libro II, titolo VII, capo III, del codice penale (delitti di falsità in atti) alle fattispecie contemplate dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del regolamento (CE) n. 338/97, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione e dichiarazioni, di comunicazione di informazioni non veritiere al fine di acquisire una licenza o un certificato, nonché di uso di certificati o licenze falsi o alterati. L'art. 25-undecies, comma 3, lett. c), gradua la sanzione pecuniaria dell'ente per scaglioni, in funzione del massimo edittale della pena detentiva prevista per il singolo reato di falso richiamato.

  • Detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche pericolose - RINVIO A NORMA ABROGATA

    Art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150 (richiamato da art. 25-undecies, comma 3, lett. a), D.Lgs. 231/2001) - articolo abrogato

    ATTENZIONE - VOCE NON PIÙ OPERATIVA. L'art. 25-undecies, comma 3, lett. a), continua a richiamare l'art. 6, comma 4, della L. 150/1992, che sanzionava la violazione del divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. L'art. 6 della L. 150/1992 è stato integralmente abrogato dal D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135: il rinvio contenuto nell'art. 25-undecies risulta pertanto privo di oggetto. Il dato relativo alla ricollocazione della disciplina nell'ambito del D.Lgs. 135/2022 è emerso da una sola fonte e non è stato riscontrato sul testo normativo: si segnala come da verificare.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135 (dato riscontrato sul testo vigente Normattiva della L. 150/1992). Il rinvio operato dall'art. 25-undecies, comma 3, lett. a), non è stato contestualmente aggiornato.

  • Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono

    Art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549 (richiamato da art. 25-undecies, comma 4, D.Lgs. 231/2001)

    La norma sanziona penalmente chiunque violi le disposizioni dell'art. 3 della L. 549/1993, che disciplina la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive dello strato di ozono elencate nelle tabelle allegate alla legge, nonché il divieto di autorizzazione di impianti che ne prevedano l'utilizzazione. La pena è commisurata anche al valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale è svolta l'attività costituente illecito.

  • Inquinamento doloso provocato da navi

    Art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (richiamato da art. 25-undecies, comma 5, lett. b) e c), D.Lgs. 231/2001)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti il Comandante di una nave battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che abbiano concorso nella violazione, i quali dolosamente violino le disposizioni dell'art. 4 del decreto in materia di divieto di scarico in mare di sostanze inquinanti. La pena è aggravata se la violazione causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulti di particolare complessità tecnica, particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

  • Inquinamento colposo provocato da navi

    Art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (richiamato da art. 25-undecies, comma 5, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti il Comandante di una nave battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che abbiano cooperato nella violazione, i quali violino per colpa le disposizioni dell'art. 4 del decreto in materia di divieto di scarico in mare di sostanze inquinanti. La pena è aggravata, con previsione anche della pena detentiva, se la violazione causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Vale anche in questo caso la definizione legale di danno di particolare gravità fondata sulla complessità tecnica, sull'onerosità o sull'eccezionalità dei rimedi necessari.

Processi e attività sensibili

  • Gestione dei rifiuti: classificazione e codice EER, deposito temporaneo, registro di carico e scarico, formulari, tracciabilità digitale.
  • Selezione di trasportatori, intermediari e impianti di destinazione: iscrizioni all'Albo gestori ambientali, autorizzazioni, congruità dei prezzi.
  • Scarichi idrici: titolarità e rinnovo delle autorizzazioni, limiti tabellari, manutenzione dei depuratori.
  • Emissioni in atmosfera: valori limite autorizzati, sistemi di abbattimento, autocontrolli.
  • Autorizzazioni ambientali (AUA, AIA, titoli settoriali) e relative prescrizioni.
  • Eventi di contaminazione: comunicazioni agli enti, messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica.
  • Impianti con gas fluorurati o sostanze lesive dell'ozono e relativa manutenzione.
  • Spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
  • Ispezioni e sopralluoghi degli organi di controllo.

Presidi del Modello 231

  • Deleghe ambientali formali, con poteri di spesa autonomi e individuazione del gestore di ciascun impianto.
  • Scadenzario di autorizzazioni e prescrizioni, con responsabile nominato e avvisi anticipati sui rinnovi.
  • Qualifica dei fornitori ambientali: verifica di iscrizioni e autorizzazioni prima dell'affidamento e alla scadenza, clausole 231, audit sugli impianti di destinazione.
  • Procedura rifiuti che separa chi classifica, chi compila la documentazione e chi verifica il ritorno della quarta copia del formulario.
  • Piano di monitoraggio di scarichi ed emissioni con laboratori qualificati e gestione documentata dei superamenti.
  • Procedura di emergenza per sversamenti e contaminazioni, con tempi e responsabili delle comunicazioni obbligatorie.
  • Budget ambientale approvato dall'organo amministrativo, perché gli interventi necessari non vengano rinviati per ragioni di costo.
  • Flussi verso l'OdV: verbali e prescrizioni degli enti di controllo, superamenti dei limiti, non conformità degli audit, modifiche alle autorizzazioni, incidenti ambientali, fornitori sospesi o sostituiti.

Domande frequenti

L'ente risponde se lo smaltitore a cui ha affidato i rifiuti non era autorizzato?

Può rispondere. Il produttore del rifiuto deve verificare che trasportatore e impianto di destinazione siano autorizzati e controllare la documentazione di ritorno. Se l'affidamento a un operatore non autorizzato deriva da carenze di controllo e ha prodotto un risparmio, l'ente può rispondere per la gestione illecita dei rifiuti. Una procedura di qualifica documentata e verificabile è il presidio principale.

La certificazione ISO 14001 basta come Modello 231 per i reati ambientali?

No. Un sistema di gestione ambientale certificato è un buon punto di partenza: offre procedure, audit e gestione delle non conformità. Il Modello 231 richiede però elementi ulteriori: mappatura dei reati presupposto, sistema disciplinare, protocolli specifici, un Organismo di Vigilanza autonomo e flussi informativi verso di esso. Integrare i due sistemi è efficiente, ma la sola certificazione non esonera l'ente.

I reati ambientali colposi possono far scattare la responsabilità dell'ente?

Sì. L'art. 452-quinquies c.p. punisce inquinamento e disastro ambientale colposi, e molte contravvenzioni del D.Lgs. 152/2006 sono punibili anche per colpa. Per l'ente l'interesse o il vantaggio si apprezza sulla condotta, ad esempio il risparmio ottenuto omettendo manutenzioni o controlli. Per questo i presidi devono coprire anche la pianificazione degli investimenti e della manutenzione degli impianti.

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Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.