Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001: stranieri irregolari

L'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 punisce l'ente per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nelle ipotesi aggravate del Testo unico immigrazione, e per alcune condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza illegale. Riguarda soprattutto le imprese ad alta intensità di manodopera e quelle che si affidano ad appalti, subappalti e cooperative.

Aggiornato al · 8 min di lettura · A cura della redazione di 231 AI

Rubrica · Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Quando l'ente risponde per l'impiego di cittadini di paesi terzi irregolari (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

Il primo nucleo della famiglia riguarda il datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso scaduto di cui non sia stato chiesto il rinnovo nei termini, revocato o annullato. Per l'ente rileva l'ipotesi aggravata dell'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998: lavoratori in numero superiore a tre, minori in età non lavorativa, oppure sottoposti alle condizioni di particolare sfruttamento richiamate dall'art. 603-bis, terzo comma, c.p. L'interesse è evidente: minor costo del lavoro e dei contributi.

Il secondo nucleo richiama l'art. 12 del Testo unico: il favoreggiamento aggravato dell'ingresso irregolare (commi 3, 3-bis e 3-ter) e il favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità (comma 5).

L'articolo prevede:

ReatoSanzione pecuniariaInterdittive
Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 eurono
Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-terda 400 a 1000 quotesì, non inferiori a un anno
Art. 12, comma 5da 100 a 200 quotesì, non inferiori a un anno

Gli autori tipici sono il datore di lavoro, il responsabile del personale e chi gestisce di fatto le assunzioni in cantiere o reparto. Il rischio si sposta spesso lungo la filiera: un appalto non genuino o una somministrazione irregolare possono far emergere che il vero datore di lavoro è il committente. Quando le condizioni di lavoro integrano l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, entra in gioco anche l'art. 603-bis c.p., richiamato dall'art. 25-quinquies.

Le fattispecie

  • Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno nelle ipotesi aggravate (art. 22 rubricato "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato")

    Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    Il comma 12 dell'art. 22 T.U. immigrazione incrimina il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, revocato o annullato. Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente rileva però esclusivamente il comma 12-bis, che aggrava la pena da un terzo alla metà quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; si tratta di minori in età non lavorativa; i lavoratori sono sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento richiamate dall'art. 603-bis c.p. Il mero impiego irregolare non aggravato non è dunque idoneo a fondare l'illecito dell'ente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condotta punita non si esaurisce nel momento dell'assunzione ma si protrae per tutta la durata della prestazione lavorativa.

    Fattispecie inserita nel catalogo 231 dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (attuazione della direttiva 2009/52/CE), che ha introdotto l'art. 25-duodecies. L'art. 22 D.Lgs. 286/1998 risulta modificato dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 (di conversione del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145), secondo quanto segnalato dal Catalogo reati AODV231; il contenuto puntuale della modifica non è stato riscontrato sulle fonti consultate.

  • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - favoreggiamento dell'immigrazione irregolare in forma aggravata

    Art. 12, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    La norma punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso, quando ricorra almeno una delle circostanze tipizzate dalla disposizione. Tali circostanze attengono al numero delle persone coinvolte (cinque o più), all'esposizione della persona trasportata a pericolo per la vita o per l'incolumità, alla sottoposizione della stessa a trattamento inumano o degradante, alla commissione del fatto da parte di tre o più persone in concorso ovvero mediante utilizzo di servizi internazionali di trasporto o di documenti contraffatti, alterati o comunque illegalmente ottenuti, nonché alla disponibilità di armi o materie esplodenti in capo agli autori. Si tratta della forma aggravata del delitto base di cui al comma 1, sanzionata con pena detentiva significativamente più severa.

    Richiamata nel catalogo 231 dall'art. 25-duodecies, comma 1-bis, inserito dall'art. 30, comma 4, della L. 17 ottobre 2017, n. 161. La disposizione è stata modificata dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. La Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della lettera d), nella parte relativa all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto o di documenti contraf

  • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - concorso di più circostanze aggravanti

    Art. 12, comma 3-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    La disposizione prevede un ulteriore aumento della pena stabilita dal comma 3 quando nella medesima condotta di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare concorrano due o più delle circostanze aggravanti ivi elencate. Non introduce una condotta autonoma, ma opera come aggravante ad effetto speciale di secondo grado, riferita ai fatti già descritti dai commi 1 e 3. Anche tale ipotesi è espressamente richiamata quale reato presupposto della responsabilità dell'ente.

    Richiamata nel catalogo 231 dall'art. 25-duodecies, comma 1-bis, inserito dall'art. 30, comma 4, della L. 17 ottobre 2017, n. 161. L'art. 12 D.Lgs. 286/1998 è stato modificato dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

  • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - favoreggiamento aggravato dalla finalità di sfruttamento o di profitto

    Art. 12, comma 3-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    La norma aggrava la pena prevista per i fatti di cui ai commi 1 e 3 quando essi siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. L'aumento è da un terzo alla metà ed è accompagnato da una multa aggiuntiva commisurata al numero delle persone coinvolte. È l'ipotesi di più immediata rilevanza per l'ente, in quanto incentrata sulla finalità di profitto, anche indiretto, che costituisce il presupposto tipico dell'interesse o vantaggio ex art. 5 D.Lgs. 231/2001.

    Richiamata nel catalogo 231 dall'art. 25-duodecies, comma 1-bis, inserito dall'art. 30, comma 4, della L. 17 ottobre 2017, n. 161. L'art. 12 D.Lgs. 286/1998 è stato modificato dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

  • Favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato

    Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    La disposizione punisce, fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque favorisca la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo unico, agendo al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero nell'ambito delle attività punite dall'articolo. La fattispecie è costruita attorno al dolo specifico di ingiusto profitto, che ne segna il confine rispetto alle condotte di mera solidarietà o assistenza. È prevista una circostanza aggravante quando il fatto riguarda la permanenza di cinque o più persone.

    Richiamata nel catalogo 231 dall'art. 25-duodecies, comma 1-ter, inserito dall'art. 30, comma 4, della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

Processi e attività sensibili

  • Selezione e assunzione del personale, compresi i lavoratori stagionali e le assunzioni urgenti.
  • Verifica dei titoli di soggiorno all'assunzione e monitoraggio delle scadenze durante il rapporto.
  • Ricorso a somministrazione, appalti di servizi e subappalti ad alta intensità di manodopera (logistica, pulizie, edilizia, agricoltura, ristorazione).
  • Accesso ai cantieri e ai siti produttivi di personale di imprese terze.
  • Gestione di presenze e paghe, dove emergono lavoratori non registrati.
  • Rapporti con agenzie di reclutamento in paesi terzi.

Presidi del Modello 231

  • Procedura di assunzione che impone l'acquisizione e la verifica del permesso di soggiorno prima dell'inizio del rapporto, con copia conservata.
  • Scadenzario dei permessi con avviso anticipato al lavoratore e all'ufficio del personale e sospensione della prestazione in caso di mancato rinnovo nei termini.
  • Qualifica di appaltatori e agenzie: DURC, iscrizioni, elenco nominativo del personale impiegato, dichiarazione sulla regolarità dei titoli di soggiorno.
  • Clausole contrattuali di rispetto della normativa sull'immigrazione e sul lavoro, con diritto di audit e risoluzione.
  • Controllo degli accessi ai siti con badge nominativi e riconciliazione tra presenti e personale dichiarato dall'appaltatore.
  • Verifica di genuinità degli appalti: organizzazione dei mezzi, rischio d'impresa, potere direttivo in capo all'appaltatore.
  • Indicatori di sfruttamento (orari, retribuzioni anomale, alloggi forniti dal datore) verificati negli audit.
  • Flussi verso l'OdV: ispezioni dell'Ispettorato del lavoro, lavoratori sospesi per titolo scaduto, appaltatori esclusi per irregolarità, segnalazioni whistleblowing su condizioni di lavoro.

Domande frequenti

L'ente risponde se il lavoratore irregolare è dipendente di un appaltatore?

Di regola il reato è imputato al datore di lavoro formale, cioè l'appaltatore. Il committente può però essere coinvolto se l'appalto non è genuino e l'organizzazione del lavoro fa capo a lui, oppure se concorre consapevolmente nell'impiego illecito. Per questo il Modello deve prevedere la qualifica degli appaltatori, la verifica del personale impiegato e il controllo degli accessi ai siti.

Basta impiegare un solo lavoratore senza permesso per la responsabilità 231?

No, se il fatto è isolato e non aggravato. La responsabilità dell'ente scatta per l'ipotesi del comma 12-bis dell'art. 22 D.Lgs. 286/1998: più di tre lavoratori irregolari, minori in età non lavorativa o condizioni di particolare sfruttamento. Il singolo impiego irregolare resta comunque un reato per il datore di lavoro persona fisica e un serio indicatore di carenza organizzativa.

Che differenza c'è con il caporalato ai fini 231?

Il caporalato, cioè l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro dell'art. 603-bis c.p., è richiamato dall'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 e prescinde dalla cittadinanza o dalla regolarità del lavoratore. L'art. 25-duodecies riguarda invece l'impiego di stranieri senza valido titolo di soggiorno. Le due famiglie spesso si sovrappongono e vanno presidiate con protocolli comuni su reclutamento, appalti e condizioni di lavoro.

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