Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001: dichiarazioni mendaci

L'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 punisce l'ente quando un suo esponente induce, con violenza, minaccia o promesse, una persona chiamata a deporre in un procedimento penale a tacere o a mentire. Il rischio si concentra proprio nei momenti in cui l'ente o i suoi vertici sono coinvolti in un'indagine, compresa quella sull'illecito 231.

Aggiornato al · 3 min di lettura · A cura della redazione di 231 AI

Rubrica · Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

I reati della famiglia

  • Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La norma punisce chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. Il destinatario tipico è quindi l'indagato o l'imputato, anche in procedimento connesso.

Quando l'ente risponde per l'induzione a non rendere dichiarazioni (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

L'interesse dell'ente sta nell'evitare che emergano fatti a carico della società o dei suoi vertici: è il caso del dipendente indagato per un reato commesso nell'attività aziendale, al quale si promettono avanzamenti, bonus, la copertura delle spese legali condizionata a una certa linea difensiva, oppure si prospettano ritorsioni. Autori tipici sono gli amministratori, i dirigenti coinvolti nei fatti, talvolta i consulenti che agiscono su loro mandato.

L'articolo prevede la sola sanzione pecuniaria, fino a 500 quote; non sono previste sanzioni interdittive. Il reato rileva anche come reato transnazionale ai sensi dell'art. 10 L. 146/2006, quando ne ricorrono i presupposti.

Processi e attività sensibili

  • Gestione di procedimenti penali che coinvolgono l'ente, i suoi amministratori o dipendenti.
  • Rapporti con dipendenti ed ex dipendenti indagati o imputati per fatti connessi all'attività aziendale.
  • Assunzione delle spese legali e scelta dei difensori per i dipendenti coinvolti.
  • Decisioni su retribuzione, promozioni, incentivi e cessazioni di persone chiamate a rendere dichiarazioni.
  • Transazioni e accordi di uscita con dipendenti coinvolti in indagini.
  • Indagini interne svolte in parallelo al procedimento penale.

Presidi del Modello 231

  • Divieto espresso nel Codice etico di qualsiasi pressione, promessa o ritorsione verso chi è chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria.
  • Policy sulle spese legali con criteri predefiniti e non condizionati al contenuto delle dichiarazioni.
  • Separazione tra chi è coinvolto nei fatti e chi gestisce i rapporti con i dipendenti indagati e con i loro difensori.
  • Controllo preventivo della funzione HR o legale su promozioni, bonus, trasferimenti e accordi di uscita che riguardano persone coinvolte in procedimenti.
  • Tutela del segnalante ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e canale per denunciare pressioni ricevute.
  • Regole per le indagini interne che escludono richieste di coordinamento delle versioni.
  • Flussi verso l'OdV: notizia di procedimenti penali a carico dell'ente o di suoi esponenti, richieste di assistenza legale da parte di dipendenti, accordi transattivi con persone coinvolte.

Domande frequenti

Pagare l'avvocato a un dipendente indagato espone l'ente all'art. 25-decies?

No, se l'assistenza è fornita secondo criteri predefiniti e non è condizionata al contenuto delle dichiarazioni. Il reato ricorre quando l'offerta di denaro o di altra utilità serve a indurre la persona a tacere o a mentire. Una policy scritta sulle spese legali, applicata in modo uniforme e gestita da una funzione non coinvolta nei fatti, rende la scelta trasparente e difendibile.

Chi può essere vittima della condotta punita dall'art. 377-bis c.p.?

Solo chi è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale e ha la facoltà di non rispondere, tipicamente l'indagato o l'imputato, anche in un procedimento connesso o collegato. Le pressioni su un semplice testimone, che ha l'obbligo di dire la verità, possono integrare altri reati, come l'intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.), che non rientrano in questo articolo del D.Lgs. 231/2001.

Quali sanzioni prevede l'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001?

L'art. 25-decies prevede per l'ente la sola sanzione pecuniaria fino a 500 quote, senza sanzioni interdittive. Con la condanna è comunque disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente. Il rischio reputazionale è però elevato, perché il fatto emerge di solito nel corso di un procedimento che già riguarda la società o i suoi vertici.

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Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.