Razzismo e xenofobia
I reati della famiglia
- Art. 604-bis, terzo comma, c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.
L'articolo richiamava in origine l'art. 3, comma 3-bis, L. 654/1975; con il trasferimento della norma nel codice penale il rinvio va riferito all'art. 604-bis, terzo comma, c.p. Rileva la propaganda, l'istigazione o l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
Quando l'ente risponde per razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)
Il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un apicale o da un sottoposto. Gli scenari realistici riguardano soggetti che traggono un ritorno economico dalla diffusione dei contenuti: case editrici, testate, produttori audiovisivi, piattaforme e gestori di siti, organizzatori di eventi, ma anche associazioni e fondazioni con attività di comunicazione. Nelle imprese ordinarie il rischio è residuale e passa soprattutto per campagne pubblicitarie, sponsorizzazioni e contenuti diffusi sui canali aziendali.
L'articolo prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di questi delitti, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.
Processi e attività sensibili
- Linea editoriale e selezione dei contenuti pubblicati o prodotti.
- Gestione di siti, social network e community aziendali, compresa la moderazione dei contenuti degli utenti.
- Campagne pubblicitarie e comunicazione istituzionale.
- Organizzazione di eventi, convegni e manifestazioni, anche in qualità di sponsor o di concedente degli spazi.
- Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali a favore di associazioni e iniziative.
- Vendita di prodotti editoriali o merchandising con contenuti a rischio.
Presidi del Modello 231
- Principi del Codice etico su non discriminazione e rispetto della dignità della persona, estesi ai contenuti diffusi dall'ente.
- Procedura di approvazione dei contenuti con revisione legale per pubblicazioni, campagne e prodotti editoriali sensibili.
- Policy di moderazione per canali e community aziendali, con tempi di rimozione dei contenuti illeciti.
- Due diligence su beneficiari di sponsorizzazioni, erogazioni liberali e concessioni di spazi.
- Clausole contrattuali con autori, agenzie e partner sul rispetto della normativa antidiscriminatoria.
- Formazione per redazioni, marketing e community manager.
- Flussi verso l'OdV: contestazioni o segnalazioni su contenuti discriminatori, rimozioni disposte dall'autorità, richieste di sponsorizzazione da soggetti segnalati.
Domande frequenti
Quali condotte rientrano nell'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001?
Rientrano la propaganda, l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quando creano un concreto pericolo di diffusione e si fondano sulla negazione, sulla minimizzazione grave o sull'apologia della Shoah, del genocidio, dei crimini contro l'umanità o di guerra. È l'ipotesi aggravata dell'art. 604-bis, terzo comma, c.p., che ha sostituito la previsione originaria della L. 654/1975.
Un'impresa che non opera nell'editoria deve considerare questo rischio nel Modello?
Deve valutarlo nel risk assessment, ma spesso lo classifica come basso. Il rischio diventa concreto se l'impresa diffonde contenuti al pubblico, gestisce community online, organizza eventi o finanzia iniziative di terzi. In questi casi bastano presidi proporzionati: principi etici, approvazione dei contenuti, moderazione dei canali aziendali e verifiche sui beneficiari di sponsorizzazioni ed erogazioni.
Quali sanzioni rischia l'ente per razzismo e xenofobia?
L'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e le sanzioni interdittive per almeno un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di agevolare questi delitti, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. A ciò si aggiunge la confisca del prezzo o del profitto del reato.
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Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.