Abusi di mercato e reati finanziari
I reati della famiglia
- Art. 184 D.Lgs. 58/1998 (TUF) Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.
- Art. 185 D.Lgs. 58/1998 (TUF) Manipolazione del mercato.
Accanto ai reati, il TUF prevede gli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt. 187-bis e 187-ter), per i quali l'art. 187-quinquies TUF stabilisce una responsabilità dell'ente modellata sul D.Lgs. 231/2001 ma applicata dalla Consob.
Quando l'ente risponde per gli abusi di mercato dell'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001
L'ente risponde quando un apicale o un sottoposto compie operazioni su strumenti finanziari usando informazioni privilegiate, le comunica fuori dal normale esercizio del lavoro o della professione, raccomanda o induce altri a operare, oppure diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi idonei ad alterare sensibilmente il prezzo, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
I casi tipici sono il trading sul titolo proprio o di una società target con informazioni non pubbliche, la diffusione di comunicati che enfatizzano risultati o accordi per sostenere il prezzo in vista di un aumento di capitale, le operazioni sulle azioni proprie realizzate fuori dalle condizioni previste dalla disciplina europea.
La sanzione pecuniaria va da 400 a 1.000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'articolo non prevede sanzioni interdittive.
Processi e attività sensibili
- Gestione delle informazioni privilegiate: individuazione, ritardo della comunicazione, tenuta dell'elenco delle persone che vi hanno accesso.
- Comunicazione al mercato: comunicati stampa, presentazioni agli analisti, investor relations, social media aziendali.
- Operazioni straordinarie: acquisizioni, fusioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, sia come emittente sia come controparte.
- Operazioni su azioni proprie e programmi di stabilizzazione.
- Gestione della tesoreria e investimenti in strumenti finanziari quotati.
- Internal dealing di amministratori e dirigenti.
- Rapporti con advisor, banche e consulenti che ricevono informazioni riservate.
Presidi del Modello 231
- Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate coerente con il Regolamento (UE) 596/2014 (MAR): criteri di individuazione, responsabilità, condizioni per il ritardo.
- Elenchi delle persone con accesso a informazioni privilegiate aggiornati, con notifica agli interessati dei relativi obblighi.
- Barriere informative tra le funzioni che gestiscono operazioni riservate e quelle che operano sui mercati.
- Black-out periods e procedure di internal dealing per amministratori e dirigenti.
- Revisione preventiva dei comunicati da parte di legale e investor relations, con verifica di accuratezza e completezza.
- Programmi di acquisto di azioni proprie condotti entro le condizioni di esenzione del MAR, con documentazione delle operazioni.
- Accordi di riservatezza con advisor e controparti.
- Flussi verso l'OdV: ritardi nella comunicazione di informazioni privilegiate, richieste della Consob, operazioni anomale segnalate, violazioni delle procedure di internal dealing.
Domande frequenti
Una società non quotata può rispondere di abuso di informazioni privilegiate?
Sì. Il reato riguarda gli strumenti finanziari quotati, non la natura dell'ente che lo commette. Una società non quotata che negozia un'acquisizione con un emittente quotato, o che ne è fornitore strategico, può entrare in possesso di informazioni privilegiate su quel titolo. Se un suo esponente le usa o le comunica nell'interesse della società, l'ente può rispondere ai sensi dell'art. 25-sexies.
Che differenza c'è tra art. 25-sexies e art. 187-quinquies TUF?
L'art. 25-sexies riguarda i reati di abuso di mercato ed è applicato dal giudice penale. L'art. 187-quinquies TUF prevede la responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi di abuso e manipolazione, accertati e sanzionati dalla Consob con criteri di imputazione simili. Il doppio binario ha posto problemi di ne bis in idem; per l'ente un Modello efficace rileva in entrambi i procedimenti.
Il registro insider basta a prevenire l'abuso di informazioni privilegiate?
No. L'elenco delle persone con accesso a informazioni privilegiate è un obbligo del MAR e uno strumento di tracciabilità, ma da solo non impedisce l'abuso. Servono anche criteri chiari per individuare l'informazione privilegiata, barriere informative, periodi di divieto per le operazioni personali, controlli sulla comunicazione esterna e formazione di chi gestisce operazioni riservate.
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Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.