Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001: caporalato e tratta

L'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 riguarda i delitti contro la personalità individuale, dalla riduzione in schiavitù alla tratta di persone, dalla pornografia minorile all'adescamento di minorenni, fino all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro. Per le imprese il rischio più concreto è il caporalato lungo la filiera di appalti e forniture, che espone l'ente a sanzioni pecuniarie e interdittive molto pesanti.

Aggiornato al · 4 min di lettura · A cura della redazione di 231 AI

Rubrica · Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

Quando l'ente risponde per i delitti contro la personalità individuale dell'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

Per la maggior parte delle fattispecie della famiglia è difficile immaginare un interesse o vantaggio dell'ente, salvo contesti specifici come le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile o la detenzione di materiale pedopornografico su sistemi aziendali, quest'ultima più spesso un problema disciplinare che di responsabilità dell'ente.

Il reato con maggiore rilevanza pratica è l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). La norma punisce sia chi recluta manodopera per destinarla a terzi in condizioni di sfruttamento, sia il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, anche tramite intermediari, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno. Gli indici di sfruttamento comprendono retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o sproporzionate al lavoro prestato, violazioni reiterate su orari, riposi e ferie, violazioni delle norme di sicurezza e condizioni di lavoro o alloggiative degradanti. Il vantaggio per l'ente è il risparmio sul costo del lavoro.

Il rischio non si ferma al perimetro aziendale. Committenti che affidano lavorazioni ad appaltatori e subappaltatori che sfruttano la manodopera possono essere coinvolti per concorso nel reato. Inoltre, misure di prevenzione patrimoniale come l'amministrazione giudiziaria dell'art. 34 D.Lgs. 159/2011 sono state applicate a imprese committenti per non aver controllato la propria filiera produttiva.

Per riduzione in schiavitù, tratta, acquisto e alienazione di schiavi e intermediazione illecita la sanzione va da 400 a 1.000 quote; le altre fattispecie hanno forbici inferiori. Per i delitti più gravi si applicano le interdittive per non meno di un anno, e l'interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato per commetterli.

Le fattispecie

  • Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

    Art. 600 c.p.

  • Prostituzione minorile

    Art. 600-bis c.p.

  • Pornografia minorile

    Art. 600-ter c.p.

  • Detenzione o accesso a materiale pornografico

    Art. 600-quater c.p.

    modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

  • Pornografia virtuale

    Art. 600-quater 1 c.p.

  • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

    Art. 600-quinquies c.p.

  • Tratta di persone

    Art. 601 c.p.

    modificato dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018

  • Traffico di organi prelevati da persona vivente

    Art.601-bis c.p.

    modificato dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018

  • Acquisto e alienazione di schiavi

    Art. 602 c.p.

  • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

    Art. 603- bis c.p.

  • Adescamento di minorenni

    Art. 609-undecies modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

    modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

  • Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

    Art. 613–ter c.p.

Processi e attività sensibili

  • Appalti di servizi ad alta intensità di manodopera: logistica, facchinaggio, pulizie, vigilanza, ristorazione.
  • Filiere produttive esternalizzate, in particolare in moda, agroalimentare e manifattura conto terzi.
  • Agricoltura: raccolta stagionale, reclutamento tramite intermediari.
  • Edilizia e cantieri, con catene di subappalto.
  • Somministrazione di lavoro e cooperative.
  • Assunzione di lavoratori stranieri, alloggi e trasporto forniti dal datore.
  • Gestione degli strumenti informatici aziendali, per il rischio di detenzione o diffusione di materiale pedopornografico.
  • Organizzazione di viaggi e attività turistiche, per gli operatori del settore.

Presidi del Modello 231

  • Qualifica degli appaltatori: verifica di DURC, iscrizioni, organico dichiarato, CCNL applicato e congruità del prezzo rispetto al costo del lavoro.
  • Clausole contrattuali che vietano il subappalto non autorizzato e consentono audit sulle condizioni di lavoro, con risoluzione in caso di violazioni.
  • Audit di filiera periodici, anche a sorpresa, sui fornitori critici.
  • Controllo di accessi e presenze del personale degli appaltatori nei siti aziendali.
  • Gestione interna del personale: rispetto dei contratti collettivi, tracciabilità di orari e straordinari, controlli sulle buste paga.
  • Canali di segnalazione accessibili anche ai lavoratori dei fornitori, in coerenza con il D.Lgs. 24/2023.
  • Policy sull'uso degli strumenti informatici con filtri e controlli proporzionati.
  • Flussi verso l'OdV: esiti degli audit di filiera, contestazioni ispettive su appaltatori, risoluzioni contrattuali, segnalazioni di sfruttamento.

Domande frequenti

Il committente risponde se l'appaltatore sfrutta i lavoratori?

Può risponderne. L'art. 603-bis c.p. punisce anche chi utilizza manodopera tramite intermediari approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e il committente che conosce o accetta lo sfruttamento può concorrere nel reato. Prezzi incompatibili con il costo del lavoro, subappalti a catena e mancanza di controlli sono indici che rendono difficile sostenere l'estraneità. Il Modello deve prevedere verifiche concrete sulla filiera.

Quali sono gli indici di sfruttamento del lavoro?

L'art. 603-bis c.p. indica la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o sproporzionate rispetto al lavoro prestato, la reiterata violazione delle norme su orario, riposi e ferie, le violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o alloggi degradanti. Bastano anche alcuni di questi indici.

Il caporalato riguarda solo l'agricoltura?

No. Nato nel contesto agricolo, l'art. 603-bis c.p. si applica a qualsiasi settore. I procedimenti più rilevanti hanno riguardato logistica, edilizia, moda e manifattura conto terzi, servizi di pulizia e vigilanza, cioè settori con forte esternalizzazione e catene di appalto lunghe. Per questo la valutazione del rischio va estesa ai fornitori e non limitata ai dipendenti diretti.

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Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.