Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Quando l'ente risponde per omicidio colposo e lesioni sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)
Sono reati colposi, e il criterio dell'interesse o vantaggio va adattato. La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, lo riferisce non all'evento ma alla condotta violativa: il risparmio di costi per formazione, dispositivi o manutenzione, la riduzione dei tempi, l'aumento della produttività ottenuti trascurando le misure di prevenzione. Secondo l'orientamento prevalente può rilevare anche una violazione isolata, se ha prodotto un risparmio apprezzabile.
Gli apicali sono il datore di lavoro e i delegati con poteri di spesa; i sottoposti sono dirigenti e preposti, titolari di obblighi propri. La delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008) non elimina l'obbligo di vigilanza del delegante, e restano non delegabili la valutazione dei rischi con il relativo documento e la designazione del RSPP (art. 17).
| Reato | Sanzione pecuniaria | Interdittive |
|---|---|---|
| Omicidio colposo con violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 | 1.000 quote | da tre mesi a un anno |
| Omicidio colposo con violazione delle altre norme di sicurezza | da 250 a 500 quote | da tre mesi a un anno |
| Lesioni colpose gravi o gravissime | non superiore a 250 quote | non superiori a sei mesi |
L'art. 55, comma 2, riguarda l'omessa valutazione dei rischi e l'omessa adozione del relativo documento nelle aziende con rischi particolari.
Le fattispecie
Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008
Art. 589 c.p., richiamato dall'art. 25-septies, comma 1, D.Lgs. 231/2001 (in relazione all'art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
Costituisce presupposto della responsabilità dell'ente la causazione colposa della morte di una persona quando l'evento sia riconducibile all'omessa valutazione dei rischi ex art. 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008 nelle situazioni di particolare pericolosità tipizzate dall'art. 55, comma 2, del medesimo decreto: aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d), f) e g); attività che espongono i lavoratori ad agenti biologici di cui all'art. 268, comma 1, lett. c) e d), ad atmosfere esplosive, a cancerogeni e mutageni, ovvero attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto; lavorazioni del Titolo IV con compresenza di più imprese ed entità presunta non inferiore a 200 uomini-giorno. Si tratta dell'ipotesi più grave del catalogo, sanzionata in misura fissa con 1.000 quote e con le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, da tre mesi a un anno. Il reato è a forma libera e di natura colposa: occorre il nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l'evento morte, oltre all'interesse o vantaggio dell'ente.
L'art. 25-septies è stato inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; il testo su Normattiva risulta vigente dal 15 maggio 2008 e non ha subito successive modifiche. La norma extrapenale richiamata (art. 55 D.Lgs. 81/2008) è stata da ultimo modificata dalla L. 11 marzo 2026, n. 34, che però è intervenuta sul comma 5, lett. c) e non sul comma 2 richiamato dall'art. 25-septies.
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ipotesi residuali)
Art. 589 c.p., richiamato dall'art. 25-septies, comma 2, D.Lgs. 231/2001
L'ente risponde quando dalla violazione di norme antinfortunistiche o di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro derivi per colpa la morte di una persona, al di fuori delle ipotesi aggravate previste dal comma 1. La condotta rilevante consiste nell'inosservanza di regole cautelari - specifiche di fonte normativa ovvero generiche di prudenza, perizia e diligenza tecnica - poste a presidio dell'incolumità dei lavoratori, alla quale sia causalmente riconducibile l'evento letale. Sul piano soggettivo il fatto deve essere commesso da soggetti in posizione apicale o da sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, tipicamente individuato nel risparmio dei costi della sicurezza o nella compressione dei tempi di produzione. La sanzione pecuniaria è da 250 a 500 quote, cui si aggiungono le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, da tre mesi a un anno.
L'art. 25-septies è stato inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testo vigente dal 15 maggio 2008). Quanto alla fattispecie incriminatrice, Brocardi.it indica che l'art. 589 c.p. è stato modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 125) e dalla L. 23 marzo 2016, n. 41.
Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 590, terzo comma, c.p., richiamato dall'art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001
Rileva la causazione colposa di lesioni personali qualificabili come gravi o gravissime secondo i criteri dell'art. 583 c.p., allorché l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Restano estranee al perimetro del reato presupposto le lesioni lievi o lievissime, che non fondano alcuna responsabilità dell'ente. Anche in questa ipotesi occorre il nesso di causalità tra la violazione cautelare e l'evento, nonché la sussistenza dell'interesse o del vantaggio dell'ente, di regola ravvisato nel contenimento degli oneri connessi agli adempimenti prevenzionistici. La sanzione pecuniaria non è superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, hanno durata non superiore a sei mesi.
L'art. 25-septies è stato inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testo vigente dal 15 maggio 2008). Quanto alla fattispecie incriminatrice, Brocardi.it indica che l'art. 590 c.p. è stato inciso dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e, da ultimo, dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 (con decorrenza 25 marzo 2016), che ha estrapolato le ipotesi stradali confluite nell'art.
Il Modello per la sicurezza secondo l'art. 30 D.Lgs. 81/2008
L'art. 30 descrive il Modello idoneo ad avere efficacia esimente: un sistema che assicuri l'adempimento degli obblighi su standard tecnico-strutturali, valutazione dei rischi, emergenze, appalti, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, vigilanza, documentazione e verifiche periodiche, con registrazione delle attività, articolazione di funzioni, sistema disciplinare e controllo sull'attuazione. Per le parti corrispondenti si presumono conformi i modelli definiti secondo le Linee guida UNI-INAIL o il BS OHSAS 18001:2007, oggi superato dalla ISO 45001. Per le PMI esistono procedure semplificate approvate con decreto ministeriale.
Processi e attività sensibili
- Valutazione dei rischi e aggiornamento del documento a ogni modifica organizzativa o produttiva.
- Appalti, subappalti e cantieri: rischi interferenziali, coordinamento, documenti di sicurezza.
- Manutenzione di impianti e macchine, incluse modifiche e rimozione di protezioni.
- Formazione e addestramento, con attenzione a neoassunti e lavoratori stranieri.
- Dispositivi di protezione individuale: scelta, consegna, verifica dell'uso.
- Sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze.
- Lavori ad alto rischio: in quota, in ambienti confinati, con agenti chimici.
- Budget e pianificazione degli investimenti in sicurezza.
Presidi del Modello 231
- Organigramma della sicurezza formalizzato, con deleghe conformi all'art. 16 e autonomia di spesa adeguata.
- Budget per la sicurezza approvato dal vertice, con procedura d'urgenza per gli interventi non previsti.
- Qualifica degli appaltatori e coordinamento documentato delle interferenze.
- Piano di formazione tracciato, con verifica dell'apprendimento.
- Registrazione e analisi di infortuni e quasi infortuni, con azioni correttive.
- Audit interni periodici, distinti dalle verifiche dell'RSPP.
- Sistema disciplinare applicato anche a preposti e dirigenti.
- Flussi verso l'OdV: infortuni e quasi infortuni, verbali e prescrizioni degli organi di vigilanza, verbale della riunione periodica, aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi, stato della formazione.
Domande frequenti
Un infortunio sul lavoro fa sempre scattare la responsabilità 231?
No. Occorre un omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime causati dalla violazione di norme di sicurezza, e un interesse o vantaggio dell'ente legato a quella violazione, come un risparmio di spesa o di tempo. L'ente può inoltre andare esente se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo, conforme all'art. 30 D.Lgs. 81/2008, e se l'Organismo di Vigilanza ha svolto i suoi controlli.
La certificazione ISO 45001 basta come Modello 231 per la sicurezza?
Non da sola. Un sistema di gestione conforme alla ISO 45001 copre gran parte dei requisiti dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, ma il Modello 231 richiede anche un sistema disciplinare, un Organismo di Vigilanza con autonomi poteri di controllo, flussi informativi verso di esso e l'integrazione con il resto del Modello. La certificazione è un ottimo punto di partenza, non un sostituto.
L'RSPP può far parte dell'Organismo di Vigilanza?
È una scelta sconsigliata. L'OdV deve vigilare sul funzionamento del Modello, compreso il sistema di prevenzione di cui l'RSPP è parte attiva: un RSPP componente dell'OdV finirebbe per controllare il proprio operato, con un evidente problema di indipendenza. L'OdV deve invece ricevere flussi informativi regolari dall'RSPP e incontrarlo periodicamente.
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