Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001: riciclaggio e autoriciclaggio

L'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 rende l'ente responsabile per ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. Riguarda tutte le imprese, non solo i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio, e con l'autoriciclaggio può riportare nel perimetro 231 i proventi di reati commessi dalla stessa società, a partire da quelli tributari.

Aggiornato al · 7 min di lettura · A cura della redazione di 231 AI

Rubrica · Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

Quando l'ente risponde per ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

I primi tre reati presuppongono che il denaro o i beni provengano da un reato commesso da altri. L'ente risponde quando un suo apicale o sottoposto acquista o riceve beni di provenienza illecita (ricettazione), li sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni per ostacolarne l'identificazione (riciclaggio), o li impiega in attività economiche o finanziarie, nell'interesse o a vantaggio della società: acquisti sottocosto di merce rubata, incassi da clienti che usano l'impresa per ripulire denaro, investimenti di soci con capitali di origine dubbia.

Con il D.Lgs. 195/2021 l'area dei reati di provenienza si è ampliata: possono generare proventi rilevanti anche alcune contravvenzioni e, per riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) colpisce invece chi, avendo commesso o concorso a commettere il reato di provenienza, impiega, sostituisce o trasferisce i proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione. Per l'impresa il caso tipico è il reimpiego nell'attività aziendale delle risorse ottenute con un reato commesso nel suo interesse, in particolare un reato tributario.

Le sanzioni pecuniarie vanno da 200 a 800 quote, da 400 a 1.000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Le fattispecie

  • Ricettazione

    Art. 648 c.p.

    Risponde di ricettazione chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La condotta presuppone la consapevolezza della provenienza illecita del bene, che deve sussistere al momento dell'acquisizione. La fattispecie rileva anche quando l'autore del reato presupposto non sia imputabile o punibile, o manchi una condizione di procedibilità. Nel contesto d'impresa il rischio si concentra tipicamente negli acquisti di beni, materiali o servizi da fornitori non adeguatamente qualificati, nonché nell'acquisizione di beni a prezzi anomali o privi di tracciabilità documentale.

    Modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 (art. 1, comma 1, lett. c), che ha esteso la rilevanza ai proventi di contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e ha rimodulato l'ipotesi di particolare tenuità; successivamente modificato nel primo comma dal D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, che ha esteso l'aggravante ai beni provenienti da rapina aggravata commessa da grup

  • Riciclaggio

    Art. 648-bis c.p.

    La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. L'elemento qualificante è la finalità dissimulatoria: non basta la mera detenzione del provento, occorre una condotta che interrompa o renda opaco il collegamento tra il bene e il reato da cui proviene. A seguito dell'ampliamento del novero dei reati presupposto, rilevano anche i proventi di determinate contravvenzioni e, in talune ipotesi, di delitti colposi. Le aree di rischio aziendale riguardano tipicamente la gestione dei flussi finanziari, i rapporti con controparti estere o schermate e le operazioni infragruppo prive di sostanza economica.

    Introdotto dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59; sostituito dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente dalla L. 9 agosto 1993, n. 328 (art. 4); modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della direttiva (UE) 2018/1673, che ha soppresso il riferimento al delitto 'non colposò ed esteso la fattispecie ai proventi di determinate contravvenzioni.

  • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

    Art. 648-ter c.p.

    La fattispecie, di natura residuale rispetto alla ricettazione e al riciclaggio, punisce chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e fuori delle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p. La condotta tipica consiste nel reimpiego dei proventi illeciti nel circuito economico legale, così da conferire loro un'apparenza di liceità. Non è richiesta una specifica finalità di ostacolo all'identificazione della provenienza, che caratterizza invece il riciclaggio. Rilevano, in ambito d'impresa, gli investimenti, i conferimenti di capitale e le operazioni straordinarie realizzati con risorse di origine non verificata.

    Introdotto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 (art. 24); sostituito dalla L. 9 agosto 1993, n. 328 (art. 5); modificato dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 (art. 3, comma 2) e dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 (art. 1, comma 1, lett. e), che ha introdotto una pena ridotta per i proventi di contravvenzioni.

  • Autoriciclaggio

    Art. 648-ter.1 c.p.

    Risponde di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La fattispecie supera il tradizionale privilegio di autoriciclaggio, rendendo punibile l'autore del reato presupposto per il successivo reimpiego dei proventi. Non è punibile la mera utilizzazione o il godimento personale dei proventi, priva di attitudine dissimulatoria. L'inserimento tra i reati presupposto mira a impedire che l'ente sia utilizzato come veicolo per il reimpiego di proventi di delitti commessi dai propri apicali o sottoposti, con particolare attenzione ai proventi di illeciti fiscali, societari e corruttivi.

    Introdotto dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 (art. 3, comma 3), con decorrenza 1° gennaio 2015, e contestualmente inserito tra i reati presupposto dell'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001; modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 (art. 1, comma 1, lett. f).

Processi e attività sensibili

  • Ciclo attivo e incassi: pagamenti da soggetti diversi dal cliente, frazionati, in contanti, da paesi a rischio o tramite canali alternativi.
  • Ciclo passivo: acquisti a prezzi incongrui rispetto al mercato, fornitori senza struttura, merce senza documentazione di origine.
  • Ingresso di soci e finanziamenti soci, aumenti di capitale sottoscritti da soggetti poco trasparenti.
  • Operazioni straordinarie e investimenti, acquisizioni di aziende e immobili.
  • Rapporti infragruppo, finanziamenti e riaddebiti con società estere.
  • Gestione fiscale, dove un reato tributario può generare il provento che viene poi reimpiegato.
  • Sponsorizzazioni e liberalità verso soggetti non verificati.

Presidi del Modello 231

  • Conoscenza della controparte anche per le imprese non soggette agli obblighi antiriciclaggio: identificazione, verifica del titolare effettivo, informazioni reputazionali proporzionate al rischio.
  • Coerenza tra controparte contrattuale, intestatario della fattura e soggetto che paga o incassa, con blocco dei pagamenti da o verso terzi non giustificati.
  • Limiti all'uso del contante coerenti con la normativa vigente e preferibilmente più restrittivi.
  • Congruità dei prezzi di acquisto e vendita rispetto ai valori di mercato, con motivazione degli scostamenti.
  • Due diligence su soci entranti, finanziatori e target di acquisizione.
  • Presidio fiscale integrato con il Modello, anche attraverso un sistema di controllo del rischio fiscale, per ridurre il rischio che nascano proventi da reimpiegare.
  • Tracciabilità dei flussi infragruppo con contratti scritti e prezzi di trasferimento documentati.
  • Flussi verso l'OdV: operazioni anomale individuate, pagamenti da o verso terzi, rapporti con paesi ad alto rischio, contestazioni fiscali rilevanti, segnalazioni di operazioni sospette per i soggetti obbligati.

Domande frequenti

Un'impresa non soggetta agli obblighi antiriciclaggio deve presidiare l'art. 25-octies?

Sì. Gli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione del D.Lgs. 231/2007 riguardano solo i soggetti obbligati, come banche, intermediari e professionisti, ma ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio possono essere commessi da chiunque. Ogni impresa deve quindi conoscere le proprie controparti, controllare la coerenza dei flussi finanziari e motivare le operazioni a prezzi anomali.

Che rapporto c'è tra autoriciclaggio e reati tributari?

Il risparmio d'imposta ottenuto con un reato tributario può costituire provento: se viene reimpiegato nell'attività aziendale con modalità che ne ostacolano concretamente l'identificazione, può configurarsi l'autoriciclaggio. Dato che i reati tributari sono anche presupposto dell'art. 25-quinquiesdecies, l'ente può essere chiamato a rispondere per entrambi. Il presidio più efficace resta prevenire il reato tributario a monte.

Che differenza c'è tra ricettazione e riciclaggio?

Nella ricettazione basta acquistare, ricevere od occultare denaro o cose di provenienza illecita, o intromettersi per farli acquistare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Nel riciclaggio la condotta è più qualificata: sostituire, trasferire o compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza. In entrambi i casi l'autore non deve aver concorso nel reato di provenienza; altrimenti si ragiona di autoriciclaggio.

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