Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001: mutilazioni genitali femminili

L'art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001 rende l'ente responsabile per le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previste dall'art. 583-bis c.p. È una famiglia di rilievo pratico molto limitato, che va presidiata davvero solo da strutture sanitarie e soggetti che svolgono attività mediche o assistenziali, mentre per la generalità delle imprese è corretta un'esclusione motivata.

Aggiornato al · 3 min di lettura · A cura della redazione di 231 AI

Rubrica · Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

I reati della famiglia

  • Art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. La norma punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, e chi, sempre senza esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse dalla mutilazione, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Quando l'ente risponde per le pratiche di mutilazione dell'art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001

Perché nasca la responsabilità dell'ente occorre che il reato sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In concreto l'ipotesi è immaginabile soprattutto per una struttura sanitaria privata, un ambulatorio o un centro medico, in cui un professionista inserito nell'organizzazione esegua tali pratiche dietro compenso incassato dalla struttura.

Le sanzioni sono severe: pecuniaria da 300 a 700 quote e sanzioni interdittive per non meno di un anno. Se si tratta di un ente privato accreditato, è inoltre revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il reato, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Processi e attività sensibili

  • Attività chirurgiche e ambulatoriali in ambito ginecologico, urologico e di chirurgia plastica o estetica.
  • Accettazione dei pazienti e raccolta dell'indicazione clinica agli interventi.
  • Gestione dei professionisti esterni che operano nella struttura con contratti libero-professionali.
  • Utilizzo di sale e attrezzature al di fuori dei percorsi programmati.
  • Prestazioni in regime privato affidate a professionisti con ampia autonomia organizzativa.
  • Attività di mediazione culturale e assistenza svolte da enti del terzo settore a contatto con comunità in cui la pratica è diffusa.

Presidi del Modello 231

  • Protocolli clinici che richiedono una documentata indicazione terapeutica per ogni intervento sugli organi genitali femminili.
  • Programmazione e tracciabilità dell'uso di sale operatorie e ambulatori, con divieto di interventi fuori agenda.
  • Consenso informato completo, con verifica della minore età e del coinvolgimento dei titolari della responsabilità genitoriale.
  • Controllo della direzione sanitaria sugli interventi a rischio e audit clinici a campione.
  • Clausole contrattuali per i professionisti esterni che richiamano il Codice etico e il Modello.
  • Formazione del personale sanitario e di accoglienza sul riconoscimento e sulla segnalazione dei casi.
  • Flussi verso l'OdV: interventi eseguiti senza indicazione documentata, segnalazioni interne, contestazioni di autorità sanitarie.

Per le imprese che non svolgono attività sanitarie o assistenziali, la scelta corretta è un'esclusione motivata nella mappatura dei rischi: si dà atto che le attività dell'ente non offrono un contesto realistico di commissione del reato e che i principi del Codice etico sulla tutela della persona sono sufficienti.

Domande frequenti

Tutte le società devono includere l'art. 25-quater.1 nel Modello 231?

No. Il Modello deve essere costruito sui rischi reali dell'ente. Per un'impresa che non svolge attività sanitarie o assistenziali il reato di mutilazione genitale femminile non ha un contesto plausibile di commissione nell'interesse della società. È sufficiente documentare nella mappatura dei rischi la valutazione e la ragione dell'esclusione, senza redigere una parte speciale dedicata.

Quali enti devono presidiare concretamente questo reato?

Soprattutto le strutture sanitarie private, gli ambulatori e i centri medici che eseguono interventi ginecologici, urologici o di chirurgia estetica, in particolare se accreditati, perché la condanna comporta anche la revoca dell'accreditamento. Possono avere interesse a valutarlo anche gli enti del terzo settore che assistono comunità in cui la pratica è diffusa, soprattutto sul piano della formazione e della segnalazione.

Che cosa rischia una struttura sanitaria accreditata?

Oltre alla sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e alle sanzioni interdittive per almeno un anno, l'art. 25-quater.1 prevede la revoca dell'accreditamento per l'ente privato accreditato. Per una struttura che lavora in convenzione con il servizio sanitario si tratta di una conseguenza potenzialmente esiziale, che giustifica presidi clinici specifici anche se il rischio statistico è basso.

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Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.