Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Quando l'ente risponde per riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001)
Il riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) punisce chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, o compie altre operazioni che ne ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa. Per l'ente lo scenario tipico è l'intermediazione o l'acquisto di opere di origine illecita, rimesse sul mercato con documentazione artefatta, passaggi di proprietà fittizi, frazionamenti o transiti attraverso altri Paesi. L'interesse è il margine sull'operazione o la disponibilità del bene. Autori possibili sono amministratori e responsabili commerciali di case d'asta, gallerie, antiquari, ma anche gestori di depositi, trasportatori specializzati, società che ricevono opere in garanzia.
La devastazione e il saccheggio di beni culturali o paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) è un'ipotesi più rara in ambito d'impresa, ma rileva per chi, ad esempio, opera su aree archeologiche o istituti della cultura.
L'articolo prevede la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di questi delitti, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3. Rispetto al riciclaggio comune dell'art. 25-octies, quando l'oggetto è un bene culturale prevale di regola la fattispecie speciale.
Le fattispecie
Riciclaggio di beni culturali
Art. 518-sexies c.p.
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Art. 518-terdecies c.p.
Processi e attività sensibili
- Acquisto e conferimento di opere da privati, intermediari e altre case d'asta, specie da Paesi a rischio.
- Vendita all'asta o trattativa privata, con identificazione di venditori e acquirenti.
- Pagamenti e incassi: contanti, pagamenti frazionati o da soggetti terzi rispetto alle parti.
- Custodia e deposito di opere per conto terzi, anche in regime di sospensione doganale.
- Finanziamenti garantiti da opere d'arte e accettazione di beni in pegno.
- Movimentazione internazionale di beni culturali.
- Interventi su aree archeologiche e siti tutelati.
Presidi del Modello 231
- Adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, coerente con gli obblighi antiriciclaggio applicabili agli operatori del commercio di cose antiche e di opere d'arte.
- Due diligence di provenienza con ricostruzione della catena dei passaggi e consultazione delle banche dati dei beni sottratti.
- Rifiuto delle operazioni con documentazione lacunosa, pagamenti anomali o controparti non identificabili.
- Tracciabilità dei pagamenti e divieto di regolazioni in contanti oltre i limiti di legge.
- Registro delle opere acquistate, vendute e custodite, con riferimenti documentali.
- Formazione di esperti, commerciali e personale di magazzino sugli indicatori di anomalia.
- Flussi verso l'OdV: operazioni sospese o rifiutate, segnalazioni di operazioni sospette, sequestri e richieste dell'autorità, contestazioni sulla provenienza dei beni.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra riciclaggio di beni culturali e riciclaggio comune ai fini 231?
Il riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) riguarda operazioni su beni culturali provenienti da delitto non colposo ed è richiamato dall'art. 25-duodevicies, con sanzioni più elevate. Il riciclaggio comune (art. 648-bis c.p.) è richiamato dall'art. 25-octies e riguarda denaro, beni o altre utilità in generale. Quando l'oggetto è un bene culturale si applica, di regola, la norma speciale.
Una casa d'asta deve presidiare il rischio di riciclaggio di beni culturali nel Modello 231?
Sì, è uno dei rischi principali del settore. Il Modello deve integrarsi con gli obblighi antiriciclaggio: identificazione delle parti e del titolare effettivo, verifica della provenienza delle opere, tracciabilità dei pagamenti, rifiuto delle operazioni anomale. Va documentata la catena dei passaggi di proprietà e devono essere consultate le banche dati dei beni culturali illecitamente sottratti.
Quali sanzioni prevede l'art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001?
L'art. 25-duodevicies prevede la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il riciclaggio di beni culturali o la devastazione e il saccheggio, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Resta ferma la confisca del prezzo o del profitto del reato.
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