Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001: diritto d’autore

L'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 estende all'ente la responsabilità per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla L. 633/1941: diffusione in rete di opere protette, duplicazione abusiva di software e banche dati, sfruttamento illecito di contenuti, decodificatori fraudolenti. Riguarda ogni impresa che usa software, pubblica contenuti o commercializza prodotti dell'ingegno, non solo le aziende dei media.

Aggiornato al · 9 min di lettura · A cura della redazione di 231 AI

Rubrica · Art. 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Quando l'ente risponde per i delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

L'ente risponde quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un apicale o da un sottoposto. Il caso più diffuso nella pratica è l'uso di software privo di licenza o installato oltre il numero di postazioni acquistate: il vantaggio per l'ente è il risparmio sul costo delle licenze. Per l'art. 171-bis L. 633/1941 serve il fine di profitto; la giurisprudenza tende a ravvisarlo anche nel risparmio di spesa ottenuto dall'impresa che usa il programma nella propria attività.

Altri scenari tipici sono la pubblicazione sul sito o sui social aziendali di immagini, video, musica o testi altrui senza licenza, la riproduzione di banche dati di terzi, la distribuzione commerciale di supporti o contenuti senza i diritti, la messa a disposizione di contenuti protetti in reti telematiche. I soggetti coinvolti sono la funzione IT, il marketing e la comunicazione, gli acquisti, il commerciale e, nelle imprese del settore, la produzione editoriale e audiovisiva.

Per tutti i delitti richiamati l'articolo prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Resta fermo l'art. 174-quinquies L. 633/1941 sulla sospensione dell'esercizio o dell'attività commerciale coinvolta.

Una cautela crescente riguarda i contenuti generati con strumenti di intelligenza artificiale o tratti da archivi online: l'origine automatica non esonera dalla verifica dei diritti su ciò che l'impresa pubblica o commercializza.

Le fattispecie

  • Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta

    Art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. 22 aprile 1941, n. 633

    La fattispecie punisce chiunque, senza averne diritto e a qualsiasi scopo o in qualsiasi forma, immetta in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, rendendola accessibile a una pluralità indeterminata di soggetti. Il disvalore risiede nella lesione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante al titolare dei diritti di utilizzazione economica. Nel contesto d'impresa il rischio si concentra sulla pubblicazione, su siti web, intranet, social e altri canali digitali aziendali, di testi, immagini, fotografie, video o brani musicali dei quali l'ente non detenga i necessari diritti o licenze.

    Lettera a-bis) inserita dalla L. 18 agosto 2000, n. 248; l'art. 171 è stato successivamente modificato dalla L. 23 settembre 2025, n. 132, che vi ha inserito la lett. a-ter) (non richiamata dall'art. 25-novies).

  • Ipotesi aggravate: fatto commesso su opera altrui non destinata alla pubblicazione, con usurpazione della paternità ovvero con deformazione o mutilazione dell'opera

    Art. 171, comma 3, L. 22 aprile 1941, n. 633

    Il terzo comma aggrava il trattamento sanzionatorio delle condotte del primo comma quando queste abbiano ad oggetto un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero siano realizzate con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. La norma presidia dunque i diritti morali d'autore, ulteriori e distinti rispetto ai diritti patrimoniali. Nell'attività d'impresa rilevano, in particolare, la diffusione di elaborati di terzi presentati come propri e l'alterazione non autorizzata di opere altrui.

  • Abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita o detenzione di programmi per elaboratore ed elusione dei dispositivi di protezione del software

    Art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633

    La disposizione punisce chi, al fine di trarne profitto, duplica abusivamente programmi per elaboratore ovvero, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti privi del prescritto contrassegno. La medesima pena si applica a chi predispone mezzi diretti unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi tecnici apposti a protezione del programma. Il trattamento sanzionatorio è inasprito se il fatto è di rilevante gravità. È la fattispecie tipicamente rilevante per l'utilizzo aziendale di software privo di licenza o eccedente il numero di licenze acquistate.

    Modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, quanto alla disciplina della contrassegnazione dei supporti.

  • Abusiva riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, estrazione o reimpiego del contenuto di una banca di dati

    Art. 171-bis, comma 2, L. 22 aprile 1941, n. 633

    La norma sanziona chi, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione dei diritti esclusivi del costitutore o del titolare, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero ne effettua la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione. Anche in questo caso la pena è aggravata per i fatti di rilevante gravità. Il rischio aziendale riguarda l'acquisizione e lo sfruttamento non autorizzati di banche dati, archivi ed elenchi protetti appartenenti a terzi.

    Modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

  • Condotte abusive su opere dell'ingegno tutelate commesse per uso non personale e a fini di lucro

    Art. 171-ter, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633

    Il primo comma incrimina una pluralità di condotte, purché realizzate per uso non personale e a fini di lucro: l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere cinematografiche, audiovisive, musicali, letterarie, scientifiche e multimediali; l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione per la vendita di copie abusive; la commercializzazione di supporti privi del prescritto contrassegno o recanti contrassegno contraffatto; la ritrasmissione o diffusione di servizi criptati; la produzione, l'importazione e la commercializzazione di dispositivi destinati all'elusione delle misure tecnologiche di protezione; la rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti; nonché la fissazione abusiva su supporto digitale di opere cinematografiche, audiovisive o editoriali e la successiva riproduzione o comunicazione al pubblico della fissazione illecita.

    Lettera h-bis) del comma 1 introdotta dalla L. 14 luglio 2023, n. 93; lettera d) modificata dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

  • Ipotesi aggravate: riproduzione o diffusione abusiva su larga scala, comunicazione al pubblico in rete telematica ed esercizio imprenditoriale o organizzazione dell'attività illecita

    Art. 171-ter, comma 2, L. 22 aprile 1941, n. 633

    Il secondo comma prevede un più severo trattamento sanzionatorio per chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; per chi, in violazione dei diritti esclusivi e a fini di lucro, comunica al pubblico opere dell'ingegno protette immettendole in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere; per chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o comunque cessione abusiva di opere protette; nonché per chi promuove od organizza tali attività illecite.

  • Omessa comunicazione dei dati di identificazione dei supporti non soggetti a contrassegno e falsa dichiarazione di assolvimento degli obblighi

    Art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633

    La disposizione estende le pene previste dall'art. 171-ter, comma 1, a due distinte condotte. La prima, di natura omissiva, riguarda i produttori e gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno che non comunichino, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi. La seconda, salvo che il fatto costituisca più grave reato, colpisce chi dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegnatura dei supporti.

    La lettera a) del comma 1 (omessa comunicazione dei dati di identificazione dei supporti) risulta abrogata dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166; l'efficacia della nuova disciplina sull'apposizione del contrassegno da parte di soggetti diversi dalla SIAE è subordinata all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 181-bis, comma 4, L. 633/1941.

  • Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica o utilizzazione di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato

    Art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633

    La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi o utilizzi apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite o via cavo, tanto in forma analogica quanto in forma digitale. Rientrano nella nozione i segnali audiovisivi diffusi da emittenti italiane o estere e visibili esclusivamente da gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione, a prescindere dall'imposizione di un canone. Il trattamento sanzionatorio è aggravato nei casi di rilevante gravità.

    Corte costituzionale, sentenza n. 426 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente all'utilizzazione per uso privato degli apparati, con riferimento ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 7 febbraio 2003, n. 22.

Processi e attività sensibili

  • Acquisto, installazione e gestione del software: licenze, numero di postazioni, ambienti di test, uso di versioni non autorizzate.
  • Gestione di postazioni e server: installazioni autonome, software scaricato dalla rete.
  • Marketing e comunicazione: immagini, video, musica, font e testi usati su sito, social, cataloghi, eventi.
  • Sviluppo software e prodotti digitali: riuso di codice di terzi, componenti open source con obblighi di licenza.
  • Acquisizione e uso di banche dati di terzi, anche tramite estrazione automatizzata.
  • Produzione, distribuzione e vendita di prodotti contenenti opere protette.
  • Rapporti con agenzie creative e fornitori di contenuti, con la catena dei diritti da documentare.

Presidi del Modello 231

  • Inventario delle licenze riconciliato periodicamente con il software effettivamente installato, mediante strumenti di asset management.
  • Divieto di installazioni autonome: privilegi amministrativi limitati e catalogo di software approvato.
  • Procedura acquisti IT che richiede prova della licenza e conservazione dei contratti.
  • Policy sull'uso dei contenuti: obbligo di licenza o liberatoria per immagini, musica e testi, archivio dei diritti acquisiti con scadenze e limiti d'uso.
  • Clausole contrattuali con agenzie e fornitori di contenuti: garanzia di titolarità dei diritti, manleva, diritto di verifica.
  • Gestione dell'open source: censimento dei componenti e verifica di compatibilità delle licenze.
  • Regole per l'uso di strumenti di intelligenza artificiale nella produzione di contenuti destinati alla pubblicazione.
  • Flussi verso l'OdV: esiti degli audit di licenza (anche promossi dai produttori), contestazioni di titolari dei diritti, richieste di rimozione di contenuti, scostamenti rilevati nell'inventario software.

Domande frequenti

Usare software senza licenza in azienda può far scattare la responsabilità 231?

Sì. La duplicazione abusiva e la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore sono punite dall'art. 171-bis L. 633/1941, richiamato dall'art. 25-novies. Se l'uso di copie non licenziate procura all'ente un risparmio di spesa, ricorrono sia il fine di profitto sia l'interesse o vantaggio. Il presidio principale è un inventario delle licenze riconciliato con le installazioni effettive.

Pubblicare sul sito aziendale un'immagine trovata online è un reato presupposto?

Può esserlo. L'art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. 633/1941 punisce chi mette a disposizione del pubblico in reti telematiche un'opera protetta senza averne diritto, e la norma è richiamata dall'art. 25-novies. Il rischio per l'ente cresce quando la pubblicazione avviene nell'ambito di attività promozionali. Serve una policy che imponga licenza o autorizzazione prima di ogni pubblicazione.

Quali sanzioni rischia l'ente per i reati sul diritto d'autore?

L'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno, quindi anche la sospensione di licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Si aggiunge la confisca del prezzo o del profitto del reato.

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