Delitti contro l'industria e il commercio
Quando l'ente risponde per i delitti contro l'industria e il commercio dell'art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001
Il vantaggio per l'ente è spesso immediato: si consegna al cliente un prodotto di qualità, origine o quantità diversa da quella pattuita, si vende come genuino un alimento che non lo è, si presenta come italiano un prodotto che non ha i requisiti per esserlo, si commercializza un bene che viola un brevetto altrui. Di solito nascono da sottoposti (produzione, qualità, acquisti, commerciale) sotto la pressione di obiettivi di costo o di consegna.
La frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. Secondo la giurisprudenza anche l'esposizione per la vendita di merce non conforme può integrare il tentativo, che per l'ente rileva ai sensi dell'art. 26 con sanzioni ridotte.
La turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) e l'illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) riguardano invece i rapporti con i concorrenti; la seconda ricorre tipicamente in contesti di intimidazione ambientale.
Le sanzioni: fino a 500 quote per turbata libertà dell'industria o del commercio, frode in commercio, vendita di alimenti non genuini, segni mendaci, usurpazione di titoli di proprietà industriale e contraffazione di indicazioni geografiche; fino a 800 quote per illecita concorrenza con minaccia o violenza e frodi contro le industrie nazionali, per le quali si applicano anche le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2.
Le fattispecie
Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 513 c.p.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 513-bis c.p.
Frodi contro le industrie nazionali
Art. 514 c.p.
Frode nell'esercizio del commercio
Art. 515 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 516 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517 c.p.
modificato da L.n.206 del27 Dicembre 2023
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
Art. 517-ter c.p.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Art. 517-quater. c.p.
Processi e attività sensibili
- Definizione delle specifiche di prodotto e gestione delle varianti rispetto a quanto dichiarato a catalogo o in contratto.
- Etichettatura e informazioni al consumatore, in particolare nel settore alimentare.
- Indicazioni di origine e uso di diciture come "Made in Italy" o di richiami a DOP e IGP.
- Approvvigionamento di materie prime e sostituzione di fornitori o ingredienti.
- Controllo qualità e gestione delle non conformità in uscita.
- Comunicazione commerciale e claim su prestazioni, composizione e provenienza.
- Sviluppo di nuovi prodotti che possono interferire con brevetti o modelli altrui.
Presidi del Modello 231
- Gestione documentata delle specifiche: ogni modifica a composizione, origine o prestazioni approvata formalmente e riflessa in schede tecniche, etichette e contratti.
- Segregazione tra produzione e qualità: il rilascio dei lotti spetta a una funzione indipendente dagli obiettivi produttivi.
- Tracciabilità di lotti e materie prime, con verifica documentale dell'origine.
- Revisione legale di etichette e claim prima della pubblicazione, con particolare attenzione a origine e denominazioni protette.
- Verifiche di libertà di attuazione per i nuovi prodotti rispetto a brevetti e modelli di terzi.
- Gestione dei reclami e dei richiami con analisi delle cause e informazione al vertice.
- Formazione per qualità, produzione, acquisti, marketing e vendite.
- Flussi verso l'OdV: esiti dei controlli ufficiali, contestazioni di clienti o autorità su qualità e origine, richiami di prodotto, diffide per violazione di privative.
Domande frequenti
Frode in commercio: quando ne risponde l'azienda?
Quando un suo apicale o sottoposto consegna all'acquirente un bene diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quello dichiarato o pattuito, e la società ne trae interesse o vantaggio, ad esempio risparmiando su materiali o ingredienti. L'art. 515 c.p. è richiamato dall'art. 25-bis.1, e anche il tentativo rileva per l'ente. Il Modello deve presidiare la coerenza tra prodotto reale, documentazione tecnica, etichetta e contratto.
Il falso Made in Italy è un reato presupposto 231?
Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite richiamando l'art. 517 c.p., vendita di prodotti industriali con segni mendaci, che è reato presupposto dell'art. 25-bis.1. Il rischio riguarda soprattutto le imprese che delocalizzano fasi della produzione e continuano a usare diciture o simboli che richiamano l'Italia. Serve una verifica documentata dei requisiti di origine prima di apporre qualsiasi indicazione.
Che rapporto c'è tra l'art. 25-bis.1 e la sicurezza alimentare?
L'art. 25-bis.1 non tutela la salute ma la lealtà commerciale: punisce, ad esempio, la vendita come genuini di alimenti alterati o adulterati (art. 516 c.p.) e la contraffazione di DOP e IGP (art. 517-quater c.p.). Per le imprese alimentari i presidi del Modello possono appoggiarsi al sistema HACCP e alla tracciabilità di filiera, integrandoli con controlli specifici su composizione, etichettatura e origine.
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Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.