Art. 25 D.Lgs. 231/2001: corruzione e concussione

L'art. 25 D.Lgs. 231/2001 riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, cioè corruzione, induzione indebita, concussione, traffico di influenze illecite e, quando è offeso l'interesse finanziario dell'Unione europea, peculato e indebita destinazione di denaro. È la famiglia con il maggior peso pratico e sanzionatorio per chi ha rapporti con la pubblica amministrazione, perché le interdittive possono durare fino a sette anni.

Aggiornato al · 12 min di lettura · A cura della redazione di 231 AI

Rubrica · Art. 25

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

Modificato da L. n. 3 del 9 gennaio 2019 e da D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020

Quando l'ente risponde per corruzione e reati contro la PA (art. 25 D.Lgs. 231/2001)

Nella corruzione l'ente risponde di regola dal lato del corruttore: un suo apicale o sottoposto dà o promette un'utilità a un pubblico agente per ottenere un atto, una commessa, l'esito favorevole di un'ispezione o di un processo.

Concussione e peculato richiedono una qualifica pubblicistica: rilevano per società che gestiscono pubblici servizi, partecipate e concessionari, i cui dipendenti possono essere incaricati di pubblico servizio. Peculato e indebita destinazione contano per l'ente solo se offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'induzione indebita (art. 319-quater c.p.) punisce anche il privato che dà o promette: l'impresa indotta non è solo vittima. Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) intercetta i rapporti con mediatori, lobbisti e consulenti. Con l'art. 322-bis c.p. il rischio si estende ai funzionari dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

ReatiSanzione pecuniaria
Corruzione per l'esercizio della funzione, istigazione (commi 1 e 3), traffico di influenze; peculato e indebita destinazione lesivi di interessi UEfino a 200 quote
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione (commi 2 e 4)da 200 a 600 quote
Concussione, induzione indebita, corruzione in atti giudiziari aggravata, corruzione propria aggravata con profitto di rilevante entità per l'enteda 300 a 800 quote

Per le due fasce più gravi le interdittive durano da quattro a sette anni se il reato è commesso da un apicale, da due a quattro anni se da un sottoposto. Scendono a una durata da tre mesi a due anni se l'ente collabora, ripara e adotta un Modello idoneo prima della sentenza di primo grado (comma 5-bis).

Le fattispecie

  • Peculato

    Art. 314, comma 1, c.p.

    Risponde del reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, comportandosi come se ne fosse proprietario. Il disvalore risiede nell'interversione del possesso di risorse detenute in ragione della funzione pubblica. Ai fini della responsabilità dell'ente, la fattispecie rileva come reato presupposto ex art. 25 D.Lgs. 231/2001 esclusivamente nell'ipotesi di cui al primo comma e soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

    Fattispecie modificata dalla L. 26 aprile 1990, n. 86, dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L. 27 maggio 2015, n. 69. Inserita tra i reati presupposto 231 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

  • Indebita destinazione di denaro o cose mobili

    Art. 314-bis c.p.

    La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui, li destini a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero ad altri un danno ingiusto. La fattispecie recupera, in forma tipizzata e con dolo intenzionale, l'area del cosiddetto peculato per distrazione. Quale reato presupposto ex art. 25 D.Lgs. 231/2001 rileva soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

    Introdotto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112. Il richiamo nell'art. 25 D.Lgs. 231/2001 è stato inserito dall'art. 9, comma 2-ter, del medesimo D.L. 92/2024 conv. L. 112/2024, che ha altresì modificato la rubrica dell'art. 25.

  • Peculato mediante profitto dell'errore altrui

    Art. 316 c.p.

    Commette il reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. A differenza del peculato ordinario non è richiesto un preesistente rapporto di possesso sul bene: il pubblico agente si limita a sfruttare un errore spontaneamente insorto nel privato, senza averlo indotto. Quale reato presupposto ex art. 25 D.Lgs. 231/2001 rileva soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

    L'ipotesi aggravata per l'offesa agli interessi finanziari dell'Unione europea è stata introdotta dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha altresì inserito la fattispecie tra i reati presupposto dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001.

  • Concussione

    Art. 317 c.p.

    La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità. La condotta tipica è quella costrittiva, realizzata mediante violenza o minaccia idonea a determinare nel privato uno stato di soggezione che ne coarta la libertà di autodeterminazione. L'ipotesi meramente induttiva è oggi autonomamente sanzionata dall'art. 319-quater c.p.

    Modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che ha espunto la variante induttiva, e successivamente sostituito dall'art. 3 della L. 27 maggio 2015, n. 69.

  • Corruzione per l'esercizio della funzione

    Art. 318 c.p.

    Risponde del reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa. La riforma del 2012 ha spostato il baricentro della fattispecie dal compimento di uno specifico atto all'asservimento generalizzato della funzione pubblica a interessi privati, superando la distinzione tra corruzione antecedente e susseguente. Il fatto è punibile anche in assenza della prova di un determinato atto oggetto del patto corruttivo.

    Riformulato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190; successivamente modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 e dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

  • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

    Art. 319 c.p.

    La fattispecie sanziona il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare, ovvero per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, oppure per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Presupposto è un pactum sceleris avente a oggetto una condotta del pubblico agente contraria ai doveri di fedeltà, imparzialità e correttezza inerenti alla funzione. La contrarietà ai doveri d'ufficio va valutata in senso sostanziale e non meramente formale.

    Modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 (art. 1, comma 1, lett. f).

  • Circostanze aggravanti

    Art. 319-bis c.p.

    Non si tratta di una fattispecie autonoma, bensì di una circostanza aggravante della corruzione propria, che opera quando il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, oppure la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Rileva ai fini della responsabilità dell'ente perché l'art. 25, comma 3, D.Lgs. 231/2001 collega alla corruzione ex art. 319 c.p. aggravata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. la fascia sanzionatoria più elevata, con applicazione anche delle sanzioni interdittive.

  • Corruzione in atti giudiziari

    Art. 319-ter c.p.

    La norma configura un'ipotesi speciale di corruzione che ricorre quando i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il maggior disvalore deriva dalla lesione del bene giuridico dell'imparzialità e della corretta amministrazione della giustizia. Il secondo comma prevede un aggravamento di pena qualora dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione, graduato in ragione della durata della pena inflitta.

    Modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 (art. 1, comma 1, lett. g), con riguardo al trattamento sanzionatorio del secondo comma.

  • Induzione indebita a dare o promettere utilità

    Art. 319-quater c.p.

    Il reato è integrato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità. La condotta è di tipo suggestivo o persuasivo e non costrittivo, sicché il privato conserva un margine di autodeterminazione e persegue un proprio vantaggio indebito. Per tale ragione il secondo comma punisce, con pena autonoma e più mite, anche il privato che dà o promette.

    Introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190; successivamente modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

  • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

    Art. 320 c.p.

    La disposizione estende le fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. all'incaricato di un pubblico servizio, cioè al soggetto che svolge un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma è privo dei poteri autoritativi e certificativi tipici del pubblico ufficiale. Per tali soggetti le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. L'art. 25, comma 4, D.Lgs. 231/2001 richiama espressamente l'art. 320 c.p., estendendo la responsabilità dell'ente ai fatti corruttivi commessi con il coinvolgimento di incaricati di pubblico servizio.

    Il primo comma è stato modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che ne ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione.

  • Pene per il corruttore

    Art. 321 c.p.

    La norma estende le pene previste per il pubblico agente corrotto anche al privato corruttore, cioè a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità nelle ipotesi contemplate dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. Si tratta della disposizione che tipizza il lato attivo del patto corruttivo ed è quindi la norma di più diretto interesse per l'ente, poiché il reato è normalmente commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o sottoposti.

    Modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha esteso al corruttore l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

  • Istigazione alla corruzione

    Art. 322 c.p.

    La fattispecie punisce l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata: il primo comma riguarda l'istigazione relativa all'esercizio delle funzioni o dei poteri, il secondo comma quella diretta a ottenere l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri. Il terzo e il quarto comma sanzionano l'ipotesi speculare della sollecitazione proveniente dal pubblico agente. Si tratta di un reato di pericolo, che anticipa la tutela penale alla fase antecedente alla conclusione dell'accordo corruttivo.

    Modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che ne ha ampliato l'ambito applicativo.

  • Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

    Art. 322-bis c.p.

    La disposizione opera un'estensione soggettiva delle fattispecie di peculato, indebita destinazione di beni, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione, applicandole ai membri e ai funzionari degli organi dell'Unione europea, ai giudici e agli organi della Corte penale internazionale, ai membri di assemblee parlamentari internazionali e di organizzazioni internazionali, nonché a funzionari di Stati esteri. Sono parimenti puniti i privati che corrompono, o tentano di corrompere, tali soggetti. La norma costituisce il fondamento della rilevanza 231 della corruzione internazionale ed è richiamata dall'art. 25, comma 4, D.Lgs. 231/2001.

    Introdotto dalla L. n. 300/2000; successivamente modificato dalla L. 20 dicembre 2012, n. 237, dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, dal D.Lgs. n. 156/2022, dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (conv. L. 8 agosto 2024, n. 112) e dalla L. 9 agosto 2024, n. 114.

  • Traffico di influenze illecite

    Art. 346-bis c.p.

    Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei delitti di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., la norma punisce chi, sfruttando o vantando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica quale prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico agente. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette. La riforma del 2024 ha ristretto la fattispecie, richiedendo relazioni effettivamente esistenti, l'intenzionalità dello sfruttamento e la natura economica dell'utilità. Sono previste circostanze aggravanti se il mediatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale o se i fatti riguardano l'attività giudiziaria.

    Introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190; modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 (che lo ha inserito tra i reati presupposto dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001); integralmente sostituito dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 (art. 1, comma 1, lett. e).

Processi e attività sensibili

  • Autorizzazioni, licenze e concessioni, compresi permessi edilizi e ambientali.
  • Verifiche e ispezioni di ASL, ispettorato del lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate.
  • Gare e contratti pubblici, dalla fase precedente al bando fino al collaudo.
  • Contenzioso e rapporti con magistrati, consulenti tecnici e testimoni.
  • Formazione di provviste: consulenze, rimborsi spese, sponsorizzazioni, omaggi, sconti anomali.
  • Assunzioni e incarichi a persone vicine a pubblici agenti.
  • Agenti e intermediari, anche esteri, che operano verso la pubblica amministrazione.

Presidi del Modello 231

  • Policy anticorruzione approvata dal vertice, eventualmente in un sistema conforme alla ISO 37001.
  • Rapporti con la PA riservati a soggetti delegati, con almeno due persone agli incontri rilevanti e nota di sintesi.
  • Gestione delle ispezioni: referente designato, verbali conservati, comunicazione all'OdV di avvio ed esito.
  • Controlli sui flussi finanziari: niente contanti né pagamenti a soggetti diversi dalla controparte, coerenza tra prestazione, fattura e pagamento.
  • Consulenti e intermediari: due diligence, contratto con oggetto definito, verifica della prestazione, compenso congruo.
  • Omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni e liberalità: limiti, registro, approvazione preventiva.
  • Selezione del personale con dichiarazione dei candidati sui rapporti con pubblici agenti.
  • Whistleblowing secondo il D.Lgs. 24/2023.
  • Flussi verso l'OdV: ispezioni ed esiti, contenziosi con la PA, incarichi a intermediari, omaggi oltre soglia, richieste indebite ricevute.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra concussione e induzione indebita per l'impresa?

Nella concussione il pubblico ufficiale costringe il privato, che è vittima e non è punito. Nell'induzione indebita il pubblico agente abusa della sua qualità per indurre il privato, che conserva un margine di scelta e, se dà o promette l'utilità, è punito anch'esso. Per questo l'impresa che cede a una richiesta indebita può rispondere ai sensi dell'art. 25: la reazione corretta è rifiutare, documentare e segnalare.

Quanto durano le sanzioni interdittive per corruzione nel D.Lgs. 231/2001?

Per i reati più gravi dell'art. 25, come corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e concussione, le interdittive durano da quattro a sette anni se il reato è commesso da un apicale e da due a quattro anni se è commesso da un sottoposto. Scende da tre mesi a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, collabora, ripara e adotta un Modello idoneo.

Il traffico di influenze illecite riguarda consulenti e lobbisti?

Sì, è il loro ambito tipico. L'art. 346-bis c.p. punisce chi, sfruttando relazioni con un pubblico agente, si fa dare o promettere un'utilità come prezzo della mediazione, e anche chi la dà o la promette. Chi affida incarichi di rappresentanza di interessi deve definirne per iscritto oggetto e compenso e documentare i contatti con i decisori pubblici.

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