Delitti di criminalità organizzata
Quando l'ente risponde per i delitti di criminalità organizzata dell'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001
La responsabilità sorge quando un apicale o un sottoposto partecipa all'associazione, concorre con essa dall'esterno o commette un delitto con metodo mafioso o per agevolare un'associazione, e l'ente ne trae interesse o vantaggio: commesse ottenute grazie all'intimidazione, forniture a prezzi fuori mercato, protezione nei cantieri, voti scambiati con utilità.
Un profilo merita attenzione. L'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) può avere come scopo qualsiasi delitto, anche non compreso nel catalogo 231. La giurisprudenza di legittimità ha però escluso che il reato associativo possa servire a recuperare surrettiziamente reati-fine estranei al catalogo, ad esempio per confiscarne il profitto.
Le sanzioni sono severe. Per l'associazione mafiosa, lo scambio elettorale, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'associazione per delinquere del sesto comma e i delitti con metodo o finalità mafiosa si applicano da 400 a 1.000 quote; per l'associazione per delinquere semplice e i delitti in materia di armi da 300 a 800 quote. Le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, durano non meno di un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare questi reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Per i fatti con carattere transnazionale opera, accanto all'art. 24-ter, la L. 146/2006.
Le fattispecie
Associazione per delinquere (ipotesi aggravata del sesto comma: associazione diretta a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina)
Art. 416, sesto comma, c.p.
La fattispecie punisce l'accordo stabile tra tre o più persone, dotato di un minimo di organizzazione e di un programma criminoso indeterminato, quando il sodalizio è specificamente diretto alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente e acquisto e alienazione di schiavi, nonché dei delitti in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. 286/1998 e delle violazioni in materia di cittadinanza richiamate dalla norma. La punibilità prescinde dall'effettiva realizzazione dei reati-fine, essendo sufficiente la costituzione del vincolo associativo e la predisposizione della struttura. Sono sanzionati in misura diversa i promotori, costitutori, organizzatori e capi rispetto ai meri partecipi. Per l'ente questa ipotesi comporta la cornice sanzionatoria più severa prevista dal comma 1 dell'art. 24-ter (da quattrocento a mille quote).
Comma inserito dalla L. 11 agosto 2003, n. 228; da ultimo modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 236, che vi ha inserito il richiamo all'art. 601-bis c.p. e agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Art. 416-bis c.p.
La norma sanziona la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso composta da tre o più persone, punendo più gravemente chi la promuove, dirige od organizza. L'associazione è qualificata come mafiosa quando i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, senza che sia necessaria la prova di specifici atti di minaccia. Il sodalizio deve essere diretto a commettere delitti, ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, a realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero a impedire od ostacolare il libero esercizio del voto. La disposizione si applica anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che perseguono finalità corrispondenti avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo.
Articolo introdotto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646; modificato dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356) e dal D.L. 4 febbraio 2010, n. 4 (conv. L. 31 marzo 2010, n. 50), che ha esteso espressamente il richiamo alla 'ndrangheta; pene inasprite dall'art. 5 della L. 27 maggio 2015, n. 69.
Scambio elettorale politico-mafioso
Art. 416-ter c.p.
La fattispecie punisce il patto elettorale illecito tra il candidato o il soggetto politicamente interessato e appartenenti ad associazioni di tipo mafioso. È sanzionato tanto chi accetta, direttamente o per interposta persona, la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis, in cambio di denaro o di qualunque altra utilità ovvero della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione, quanto chi promette di procurare i voti a tali condizioni. Si tratta di un reato di accordo, che si consuma con il perfezionamento del patto e a prescindere dall'effettivo procacciamento dei suffragi e dall'esito elettorale. La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Fattispecie sostituita dalla L. 17 aprile 2014, n. 62 e successivamente modificata dalla L. 21 maggio 2019, n. 43.
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Art. 630 c.p.
La norma punisce chi priva taluno della libertà personale allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Si tratta di delitto a dolo specifico e di natura permanente, la cui consumazione si protrae fino al momento in cui la vittima riacquista la libertà, e plurioffensivo, in quanto lede sia la libertà personale sia il patrimonio. Per la configurabilità del reato non è necessario che il profitto venga effettivamente conseguito, essendo sufficiente la finalità estorsiva che sorregge la privazione della libertà. Sono previste circostanze aggravanti per il caso di morte del sequestrato, quale conseguenza non voluta ovvero cagionata dolosamente dal reo, e una attenuante per il concorrente che si dissoci e consenta alla vittima di riacquistare la libertà al di fuori del pagamento del prezzo.
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (cosiddetti metodo mafioso e agevolazione mafiosa)
Art. 24-ter, comma 1, D.Lgs. 231/2001, in relazione all'art. 416-bis.1 c.p. (già art. 7 D.L. n. 152/1991, conv. L. n. 203/1991)
L'art. 24-ter, comma 1, non richiama una singola figura criminosa, bensì qualunque delitto che risulti connotato dalle circostanze aggravanti di matrice mafiosa. Rileva, in primo luogo, il metodo mafioso, cioè la commissione del reato avvalendosi della forza di intimidazione propria del sodalizio mafioso, senza che occorra la prova dell'appartenenza formale del reo all'associazione né dell'esistenza accertata di quest'ultima, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano carattere tipicamente mafioso. Rileva, in secondo luogo, l'agevolazione mafiosa, cioè la commissione del delitto con la finalità specifica di favorire l'attività di un'associazione di tipo mafioso. La presenza di una di tali circostanze estende la responsabilità dell'ente anche a delitti che, di per sé, non figurano nel catalogo dei reati presupposto, con conseguente ampiezza notevole dell'area di rischio da presidiare nel Modello.
L'aggravante, già prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152/1991 (conv. L. n. 203/1991), è stata trasfusa nell'art. 416-bis.1 c.p. dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, con decorrenza 6 aprile 2018; comma finale aggiunto dalla L. 24 maggio 2023, n. 60 (procedibilità sempre d'ufficio per i delitti aggravati).
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione punisce l'associazione di tre o più persone costituita al fine di commettere i delitti in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Rispetto all'associazione per delinquere comune, il programma criminoso è qui tipizzato e circoscritto al traffico di stupefacenti, ma restano necessari i requisiti della stabilità del vincolo, della permanenza e di una struttura organizzativa, ancorché rudimentale, adeguata al programma. La norma distingue il trattamento sanzionatorio di promotori, costitutori, dirigenti, organizzatori e finanziatori da quello dei semplici partecipi, punendo anche chi aderisca con ruolo marginale ma stabile. Sono previste aggravanti, tra l'altro, per il numero degli associati pari o superiore a dieci, per la partecipazione di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e per l'associazione armata.
Comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016.
Associazione per delinquere (ipotesi diverse da quella del sesto comma)
Art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma
La fattispecie base punisce, per il solo fatto dell'accordo, tre o più persone che si associno allo scopo di commettere più delitti, richiedendo la stabilità del vincolo, una struttura organizzativa anche minima e l'indeterminatezza del programma criminoso. Sono sanzionati con pena più grave coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, nonché i capi, mentre è punita in misura più mite la mera partecipazione. Sono previste ipotesi aggravate per il caso in cui gli associati scorrano in armi le campagne o le pubbliche vie e per il caso in cui il numero degli associati sia di dieci o più. Rispetto all'ente, queste ipotesi ricadono nel comma 2 dell'art. 24-ter e comportano una cornice sanzionatoria pecuniaria meno severa (da trecento a ottocento quote).
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p., che richiama le fattispecie di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895 e alla L. 18 aprile 1975, n. 110
L'art. 24-ter, comma 2, richiama per relationem il catalogo di delitti in materia di armi indicato dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p. Sono punite le condotte di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, messa in vendita, cessione e detenzione, senza le prescritte licenze o autorizzazioni, di armi da guerra o tipo guerra, di parti di esse, di esplosivi e congegni micidiali, nonché il porto delle medesime in luogo pubblico o aperto al pubblico. Vi rientrano altresì la fabbricazione, il commercio e il porto di armi clandestine, prive dei numeri di matricola o dei segni identificativi prescritti, e la detenzione o il porto illegale di più armi comuni da sparo, con esclusione di quelle indicate dall'art. 2, comma 3, della L. 110/1975. Il rischio per l'ente si radica tipicamente nelle attività di produzione, intermediazione, logistica e commercializzazione di materiali d'armamento svolte al di fuori del regime autorizzatorio.
Processi e attività sensibili
- Selezione e qualifica di fornitori e subappaltatori, in particolare nei settori più esposti: movimento terra, inerti, calcestruzzo, trasporti, rifiuti, noli, guardiania.
- Gestione dei cantieri e dei servizi in territori ad alta densità criminale.
- Partecipazione a gare e rapporti con enti locali.
- Acquisizioni di aziende, rami d'azienda e partecipazioni, investimenti immobiliari, ingresso di nuovi soci.
- Contributi, sponsorizzazioni e liberalità, compresi i rapporti con candidati e organizzazioni politiche.
- Gestione finanziaria: pagamenti a soggetti diversi dalla controparte, uso di contante, finanziamenti da fonti non trasparenti.
- Gestione di richieste estorsive o intimidazioni subite dall'impresa o dai suoi fornitori.
Presidi del Modello 231
- Qualifica dei fornitori: verifica della documentazione antimafia e, per le attività individuate dalla L. 190/2012, dell'iscrizione nelle white list delle prefetture.
- Verifica del titolare effettivo di fornitori, partner e soci entranti, con aggiornamento periodico.
- Controllo dei subappalti: autorizzazione preventiva, verifica delle imprese, presenze di cantiere tracciate.
- Tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici secondo la L. 136/2010, e divieto di pagamenti a soggetti terzi rispetto alla controparte.
- Due diligence nelle operazioni straordinarie, con verifiche reputazionali e sui precedenti.
- Policy su contributi politici, sponsorizzazioni e liberalità, con approvazione e pubblicità interna.
- Obbligo di segnalazione e denuncia di intimidazioni ed estorsioni, con tutela di chi segnala.
- Flussi verso l'OdV: interdittive o informazioni antimafia relative a controparti, risoluzioni contrattuali per motivi reputazionali, richieste anomale, intimidazioni, operazioni straordinarie in corso.
Domande frequenti
L'associazione per delinquere rende l'ente responsabile anche per reati fuori dal catalogo 231?
L'art. 416 c.p. è reato presupposto in sé, quale che sia lo scopo dell'associazione. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che il reato associativo non può diventare uno strumento per sanzionare l'ente per reati-fine non compresi nel catalogo, né per confiscarne il profitto. Resta il rischio autonomo del reato associativo, che il Modello deve presidiare nei processi caratterizzati da rapporti stabili con terzi.
Che cosa si intende per agevolazione mafiosa ai fini del D.Lgs. 231/2001?
L'art. 24-ter richiama i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà tipiche dell'associazione mafiosa, oppure al fine di agevolarne l'attività, secondo l'aggravante oggi prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. Ne risponde anche l'impresa che non fa parte dell'associazione, quando un suo esponente ne favorisce consapevolmente gli interessi, ad esempio affidando lavori a imprese riconducibili alla cosca.
Le white list antimafia riguardano tutte le imprese?
No. Le white list delle prefetture riguardano le attività considerate maggiormente esposte a infiltrazione, individuate dalla L. 190/2012, come trasporto di materiali a discarica, smaltimento di rifiuti per conto terzi, fornitura di inerti e calcestruzzo, noli e guardiania dei cantieri. Per queste attività la verifica dell'iscrizione è un presidio di base del Modello, anche nei rapporti tra privati.
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