Art. 12 L. 9/2013: filiera degli oli vergini di oliva e responsabilità 231

L'art. 12 L. 14 gennaio 2013, n. 9 estende la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 agli enti della filiera degli oli vergini di oliva per un gruppo di reati alimentari, di contraffazione e di frode commerciale. Riguarda frantoi, confezionatori, commercianti e distributori di olio, per i quali diventano rilevanti anche delitti che per le altre imprese non sono reati presupposto.

Aggiornato al · 3 min di lettura · A cura della redazione di 231 AI

Rubrica · Art. 12 L. 9/2013

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

I reati della famiglia

L'art. 12 richiama, se commessi nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, i seguenti delitti del codice penale:

  • Art. 440 c.p. – Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.
  • Art. 442 c.p. – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
  • Art. 444 c.p. – Commercio di sostanze alimentari nocive.
  • Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
  • Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
  • Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio.
  • Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
  • Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
  • Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Quando l'ente risponde nella filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 L. 9/2013 e D.Lgs. 231/2001)

La norma vale solo per gli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva e rinvia al D.Lgs. 231/2001 per criteri di imputazione e sanzioni. La sua particolarità è l'inclusione dei delitti contro la salute pubblica (artt. 440, 442 e 444 c.p.), che non compaiono nel catalogo generale; gli altri reati sono già richiamati dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 per tutte le imprese.

Gli scenari tipici sono la miscelazione con oli di categoria inferiore o di altra natura, la vendita di olio lampante o deodorato come extra vergine, la falsa indicazione dell'origine o della DOP e IGP, l'uso di marchi altrui. L'interesse dell'ente è il maggior margine ottenuto vendendo come pregiato un prodotto di valore inferiore.

Processi e attività sensibili

  • Acquisto di olive e oli sfusi, specie da fornitori esteri o non abituali.
  • Molitura, stoccaggio, miscelazione e confezionamento.
  • Classificazione merceologica e analisi chimico-fisiche e organolettiche.
  • Etichettatura: categoria, origine, denominazioni protette, marchi.
  • Commercializzazione e rapporti con la grande distribuzione.

Presidi del Modello 231

  • Tracciabilità per lotto dall'acquisto alla vendita, con riconciliazione delle quantità in entrata e in uscita.
  • Qualifica dei fornitori e analisi di accettazione sulle partite acquistate.
  • Piano di campionamento con laboratori accreditati prima della classificazione e della commercializzazione.
  • Approvazione delle etichette da parte di una funzione diversa da quella commerciale.
  • Gestione delle non conformità con blocco dei lotti e documentazione delle decisioni.
  • Flussi verso l'OdV: esiti dei controlli ufficiali, contestazioni di clienti e autorità, lotti declassati o bloccati, scostamenti nei registri di carico e scarico.

Domande frequenti

A quali imprese si applica l'art. 12 L. 9/2013?

Agli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva: produttori, frantoi, imbottigliatori, confezionatori, commercianti e distributori. Per loro l'art. 12 richiama, in conformità al D.Lgs. 231/2001, reati alimentari, di contraffazione e di frode commerciale commessi nell'ambito della filiera. Le imprese che non trattano oli vergini di oliva restano soggette solo al catalogo generale degli articoli 24 e seguenti.

Perché l'art. 12 L. 9/2013 è rilevante se molti reati sono già nel D.Lgs. 231/2001?

Perché aggiunge, per la sola filiera olearia, i delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e di commercio di alimenti contraffatti, adulterati o nocivi (artt. 440, 442 e 444 c.p.), che non sono presupposto della responsabilità degli altri enti. Il Modello di un'impresa olearia deve quindi coprire anche la sicurezza e la genuinità del prodotto, non solo le frodi commerciali.

Quali controlli servono a un frantoio o imbottigliatore per prevenire questi reati?

I presidi essenziali sono la tracciabilità per lotto con riconciliazione delle quantità, le analisi chimico-fisiche e organolettiche prima della classificazione, la verifica delle etichette da parte di una funzione indipendente dal commerciale e la gestione documentata delle non conformità. Gli esiti dei controlli ufficiali e i lotti declassati dovrebbero confluire nei flussi verso l'OdV.

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Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.