Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
I reati della famiglia
L'art. 12 richiama, se commessi nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, i seguenti delitti del codice penale:
- Art. 440 c.p. – Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.
- Art. 442 c.p. – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
- Art. 444 c.p. – Commercio di sostanze alimentari nocive.
- Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
- Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio.
- Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
- Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
- Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Quando l'ente risponde nella filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 L. 9/2013 e D.Lgs. 231/2001)
La norma vale solo per gli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva e rinvia al D.Lgs. 231/2001 per criteri di imputazione e sanzioni. La sua particolarità è l'inclusione dei delitti contro la salute pubblica (artt. 440, 442 e 444 c.p.), che non compaiono nel catalogo generale; gli altri reati sono già richiamati dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 per tutte le imprese.
Gli scenari tipici sono la miscelazione con oli di categoria inferiore o di altra natura, la vendita di olio lampante o deodorato come extra vergine, la falsa indicazione dell'origine o della DOP e IGP, l'uso di marchi altrui. L'interesse dell'ente è il maggior margine ottenuto vendendo come pregiato un prodotto di valore inferiore.
Processi e attività sensibili
- Acquisto di olive e oli sfusi, specie da fornitori esteri o non abituali.
- Molitura, stoccaggio, miscelazione e confezionamento.
- Classificazione merceologica e analisi chimico-fisiche e organolettiche.
- Etichettatura: categoria, origine, denominazioni protette, marchi.
- Commercializzazione e rapporti con la grande distribuzione.
Presidi del Modello 231
- Tracciabilità per lotto dall'acquisto alla vendita, con riconciliazione delle quantità in entrata e in uscita.
- Qualifica dei fornitori e analisi di accettazione sulle partite acquistate.
- Piano di campionamento con laboratori accreditati prima della classificazione e della commercializzazione.
- Approvazione delle etichette da parte di una funzione diversa da quella commerciale.
- Gestione delle non conformità con blocco dei lotti e documentazione delle decisioni.
- Flussi verso l'OdV: esiti dei controlli ufficiali, contestazioni di clienti e autorità, lotti declassati o bloccati, scostamenti nei registri di carico e scarico.
Domande frequenti
A quali imprese si applica l'art. 12 L. 9/2013?
Agli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva: produttori, frantoi, imbottigliatori, confezionatori, commercianti e distributori. Per loro l'art. 12 richiama, in conformità al D.Lgs. 231/2001, reati alimentari, di contraffazione e di frode commerciale commessi nell'ambito della filiera. Le imprese che non trattano oli vergini di oliva restano soggette solo al catalogo generale degli articoli 24 e seguenti.
Perché l'art. 12 L. 9/2013 è rilevante se molti reati sono già nel D.Lgs. 231/2001?
Perché aggiunge, per la sola filiera olearia, i delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e di commercio di alimenti contraffatti, adulterati o nocivi (artt. 440, 442 e 444 c.p.), che non sono presupposto della responsabilità degli altri enti. Il Modello di un'impresa olearia deve quindi coprire anche la sicurezza e la genuinità del prodotto, non solo le frodi commerciali.
Quali controlli servono a un frantoio o imbottigliatore per prevenire questi reati?
I presidi essenziali sono la tracciabilità per lotto con riconciliazione delle quantità, le analisi chimico-fisiche e organolettiche prima della classificazione, la verifica delle etichette da parte di una funzione indipendente dal commerciale e la gestione documentata delle non conformità. Gli esiti dei controlli ufficiali e i lotti declassati dovrebbero confluire nei flussi verso l'OdV.
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Questa pagina ha finalità informative e non costituisce parere legale: l’applicazione della disciplina al singolo ente richiede la valutazione di un professionista.