Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Rubrica modificata da D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020Quando l'ente risponde per i reati dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001
L'interesse o il vantaggio dell'ente è quasi sempre evidente: il contributo, il finanziamento agevolato o la commessa pubblica entrano nel patrimonio della società.
Gli apicali coinvolti sono di regola il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive domande, dichiarazioni sostitutive e offerte; i sottoposti sono chi istruisce e rendiconta: finanza agevolata, project manager, amministrazione, ufficio gare. Il consulente esterno che predispone la domanda non è di per sé un soggetto dell'art. 5, ma quasi sempre opera con qualcuno interno all'ente, ed è da quest'ultimo che nasce la responsabilità.
Le fattispecie coprono l'intero ciclo del denaro pubblico: l'ottenimento con dichiarazioni o documenti falsi (indebita percezione, sussidiaria rispetto alla truffa aggravata), l'impiego difforme (malversazione), la gara (turbative) e l'esecuzione del contratto (frode nelle pubbliche forniture).
Le sanzioni pecuniarie arrivano fino a 500 quote, e vanno da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità. Si applicano inoltre il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con eventuale revoca di quelli concessi, e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Resta la confisca del profitto prevista dall'art. 19.
Le fattispecie
Malversazione di erogazioni pubbliche
Art. 316-bis c.p.
La norma punisce il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione che, dopo aver legittimamente ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni comunque denominate, non li destini alle finalità per le quali erano stati concessi. Il disvalore non sta nella fase di acquisizione del denaro pubblico, che è regolare, ma nella successiva distrazione delle risorse dallo scopo vincolato. Il reato si consuma con la mancata destinazione, anche parziale, delle somme al programma finanziato. Per l'ente rileva tipicamente l'impiego di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto per spese diverse da quelle ammesse.
Fattispecie introdotta dalla L. n. 86/1990 e modificata dalla L. n. 181/1992. Nel 2022 la rubrica è stata sostituita (da "Malversazione a danno dello Stato" a "Malversazione di erogazioni pubbliche") e la fattispecie ampliata alle erogazioni destinate "alla realizzazione di una o più finalità": Sistema Penale e altre fonti riferiscono l'intervento al D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, art. 2; Brocardi lo riferisce al D.L. n. 4/2022 conv. dalla L. n. 25/2022. Il dato non è stato un
Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Art. 316-ter c.p.
La disposizione sanziona chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. La condotta è residuale rispetto alla truffa aggravata, ricorrendo quando manca un vero e proprio artificio o raggiro idoneo a indurre in errore l'ente erogatore. Il reato si perfeziona con l'ottenimento dell'erogazione non dovuta. È prevista una soglia sotto la quale la violazione resta soggetta a sola sanzione amministrativa.
Fattispecie introdotta dall'art. 4 della L. n. 300/2000. Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha aggiunto la circostanza aggravante per i fatti che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea con danno o profitto superiore a 100.000 euro. Nel 2022 sono state modificate la rubrica e l'elenco delle erogazioni (inserimento delle "sovvenzioni"): le fonti consultate riferiscono l'intervento alla L. n. 25/2022 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Brocardi) ovvero al D.L. 25 feb
Turbata libertà degli incanti
Art. 353 c.p.
La norma punisce chi, con violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private condotte per conto di pubbliche amministrazioni, oppure ne allontana gli offerenti. La tutela riguarda la libera e regolare formazione della volontà negoziale della pubblica amministrazione nella fase di gara. Rilevano quindi gli accordi collusivi tra concorrenti, le offerte di appoggio e le pressioni volte a condizionare l'esito della procedura. È prevista un'aggravante quando il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti.
Il massimo edittale della reclusione è stato elevato da due a cinque anni dall'art. 9 della L. 13 agosto 2010, n. 136. La fattispecie è stata inserita tra i reati presupposto dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 dall'art. 6-ter del D.L. 105/2023, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Art. 353-bis c.p.
La disposizione punisce chi, con violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. L'incriminazione anticipa la tutela alla fase che precede la gara, colpendo la manipolazione dei requisiti e delle specifiche di gara (i cosiddetti bandi "su misura"). Si tratta di reato di pericolo, che si perfeziona quando è messa concretamente a rischio la correttezza della procedura, indipendentemente dall'effettiva alterazione del contenuto del bando.
Fattispecie introdotta dall'art. 10 della L. 13 agosto 2010, n. 136. È stata inserita tra i reati presupposto dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 dall'art. 6-ter del D.L. 105/2023, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.
Frode nelle pubbliche forniture
Art. 356 c.p.
La norma sanziona chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali assunti verso lo Stato, verso altro ente pubblico ovvero verso un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. La condotta si colloca nella fase esecutiva del rapporto e consiste nella malafede contrattuale, ossia nella consegna di beni o nella prestazione di servizi diversi, per qualità o quantità, da quelli pattuiti, realizzata con modalità ingannatorie. Ciò distingue il reato dal semplice inadempimento civilistico. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32-quater c.p.
Inserita tra i reati presupposto dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuativo della Direttiva PIF), in vigore dal 30 luglio 2020.
Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea
Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.
Rileva ai fini della responsabilità dell'ente la sola truffa aggravata dalla circostanza che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. La condotta consiste nell'indurre taluno in errore mediante artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Nel contesto d'impresa vengono in rilievo, ad esempio, le rendicontazioni mendaci verso enti pubblici, la falsa attestazione di requisiti o prestazioni per ottenere pagamenti pubblici e le manipolazioni documentali in sede di esecuzione di rapporti con la PA.
L'estensione dell'aggravante di cui al comma 2, n. 1, ai fatti commessi in danno dell'Unione europea è ricondotta dalle fonti al D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. Le fonti consultate segnalano inoltre interventi sull'art. 640 c.p. da parte del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), della L. 28 giugno 2024, n. 90 (nuova aggravante di cui al comma 2, n. 2-ter, per le frodi commesse a distanza con strumenti informatici) e del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640-bis c.p.
La norma punisce la truffa quando il fatto riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Rispetto all'art. 316-ter c.p. è richiesto un quid pluris, ossia la presenza di veri e propri artifici o raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore. Nell'operatività aziendale la fattispecie viene in rilievo nella predisposizione fraudolenta di domande di finanziamento, business plan o rendicontazioni destinate a ottenere risorse pubbliche.
Fattispecie introdotta dall'art. 22 della L. 19 marzo 1990, n. 55. Modificata dall'art. 30 della L. 17 ottobre 2017, n. 161. Ulteriore intervento nel 2022 riferito dalle fonti all'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
Art. 640-ter c.p.
La disposizione punisce chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 la fattispecie rileva solo se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Vengono in rilievo, ad esempio, le manipolazioni non autorizzate di banche dati o di portali telematici della pubblica amministrazione per alterare posizioni contributive, dichiarazioni o flussi di pagamento.
Fattispecie introdotta dall'art. 10 della L. 23 dicembre 1993, n. 547. Le fonti consultate riferiscono la modifica del secondo comma al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 (art. 2, comma 1, lett. c) e un intervento del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia).
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898
La norma punisce chi, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Si tratta di una fattispecie speciale rispetto all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, riferita al settore degli aiuti comunitari all'agricoltura. La pena è aumentata quando il danno o il profitto supera la soglia di 100.000 euro, mentre per importi non superiori a 5.000 euro si applica la sola sanzione amministrativa. Il richiamo è contenuto nel comma 2-bis dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001.
Il comma 2-bis dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001, che richiama questa fattispecie, è stato inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (art. 5, lett. b), attuativo della Direttiva PIF.
Processi e attività sensibili
- Richiesta di contributi e finanziamenti agevolati: bandi nazionali, regionali ed europei, fondi PNRR, garanzie pubbliche.
- Rendicontazione dei progetti finanziati: timesheet, spese ammissibili, stati di avanzamento.
- Impiego delle somme ricevute nel rispetto del vincolo di destinazione.
- Aiuti agricoli dei fondi FEAGA e FEASR, dove opera anche l'art. 2 della L. 898/1986.
- Partecipazione a gare: contatti con la stazione appaltante e con i concorrenti, predisposizione delle offerte.
- Esecuzione di contratti pubblici: conformità delle forniture, collaudi, varianti.
- Accesso ai portali della pubblica amministrazione, dove può configurarsi la frode informatica.
Presidi del Modello 231
- Segregazione dei compiti: chi predispone la domanda non è chi verifica i requisiti né chi firma; la rendicontazione è controllata da una funzione diversa da quella che gestisce il progetto.
- Procure specifiche per firmare domande, dichiarazioni sostitutive e offerte, con doppia firma oltre soglia.
- Checklist dei requisiti (dimensione d'impresa, de minimis, cumulo degli aiuti, regolarità contributiva) con evidenze archiviate.
- Tracciabilità dei fondi su un codice progetto dedicato e riconciliazione tra somme ricevute e spese sostenute.
- Audit a campione su timesheet, fatture e pagamenti prima dell'invio della rendicontazione.
- Protocollo gare: approvazione formale delle offerte, divieto di contatti informali con la stazione appaltante, dichiarazione di assenza di intese con i concorrenti.
- Verifica di conformità al capitolato prima delle consegne nelle forniture pubbliche.
- Credenziali e firme digitali per i portali pubblici nominative e non condivise.
- Consulenti esterni: clausola 231, compensi coerenti e non legati in misura prevalente all'esito.
- Flussi verso l'OdV: domande presentate ed erogazioni ricevute, controlli degli enti erogatori, revoche, gare aggiudicate, contestazioni in fase esecutiva.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche?
L'indebita percezione (art. 316-ter c.p.) riguarda l'ottenimento: il contributo è conseguito con dichiarazioni o documenti falsi, o tacendo informazioni dovute. La malversazione (art. 316-bis c.p.) riguarda il momento successivo: le somme sono state ottenute regolarmente ma non vengono destinate alle finalità previste. Entrambe sono reati presupposto dell'art. 24, e il Modello deve presidiare sia la domanda sia l'impiego e la rendicontazione.
I fondi del PNRR rientrano nell'art. 24 D.Lgs. 231/2001?
Sì. Le risorse del PNRR sono erogazioni pubbliche di provenienza statale ed europea: falsità nella domanda, rendicontazioni non veritiere o un impiego diverso da quello previsto possono integrare indebita percezione, truffa aggravata o malversazione. Le imprese beneficiarie dovrebbero dedicare a questi progetti un presidio specifico, con tracciabilità separata delle spese, controlli sulla rendicontazione e flussi periodici verso l'Organismo di Vigilanza.
Le turbative d'asta sono reati presupposto 231?
Sì. La turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) sono richiamate dall'art. 24. Il rischio riguarda sia la gara, con accordi tra concorrenti o pressioni sui partecipanti, sia la fase precedente, quando si cerca di influire sul contenuto del bando. Servono regole chiare sui contatti con stazione appaltante e concorrenti.
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